La domanda giudiziale non corrisponde all'istanza di mediazione: conseguenze

A cura della Redazione.
La domanda giudiziale non corrisponde all'istanza di mediazione: conseguenze

Si segnala la sentenza n. 1064 del 28 dicembre 2020 del Tribunale di Potenza in cui vengono evidenziate le conseguenze nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale.

Mercoledi 20 Gennaio 2021

Il caso: Con atto di citazione la società Alfa s.r.l. agiva in giudizio nei confronti della Delta s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'inadempimento della società convenuta.

In particolare la società attrice, che opera nel servizio delle telecomunicazioni e, in particolare, offre agli utenti accesso ad Internet con i relativi servizi, sottoscriveva con la società convenuta dei contratti ADSL per viaggiare ad una velocità di 1,2MB/s downstream e 256Kbit/s upstream ed ottenere una riduzione dei costi;

  • successivamente la linea telefonica aveva incominciato a dare segni di decadimento con rallentamenti nella velocità di accesso da e verso l'esterno e ritardi nella visualizzazione dei siti internet dei clienti della società;

  • i problemi di funzionamento della linea si erano protratti fino alla interruzione della linea;

  • in attuazione dell'articolo 4 della Carta dei servizi della Delta s.p.a. alla società attrice doveva essere riconosciuto per il ritardo nel ripristino della linea interrotta un indennizzo, oltre al risarcimento per danni all'immagine;

  • dopo aver inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co:Re.Com., la società Alfa chiedeva che la Delta s.p.a. venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il risarcimento dei danni.

    Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda, per le seguenti ragioni:

    a) il tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio per la sua finalità - che è quella di consentire alle parti di raggiungere in via stragiudiziale un accordo che eviti un contenzioso giudiziario - presuppone la piena conoscenza in capo all'altra parte sia dell'oggetto della pretesa della parte che assume l'iniziativa che delle ragioni di fatto alla stessa sottese, piena conoscenza che deve essere assicurata dall'invio di una comunicazione scritta contenente l'indicazione della pretesa (petitum) e la specificazione, anche se sommaria e sintetica, delle ragioni che la giustificano (causa petendi);

    b) proprio per assicurare la fruttuosità del tentativo di conciliazione, deve esservi perfetta corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda inizialmente avanzata, che ha formato oggetto non soltanto della convocazione, ma anche del tentativo stragiudiziale di composizione bonaria della controversia, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento del tentativo di conciliazione in relazione al suo oggetto, dal momento che soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite;

    c) nel caso in esame, nonostante la pretesa risarcitoria fatta valere dalla società attrice sia incentrata, come quella indicata nella domanda di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presentata al Co.re.com, sulla allegazione di un inadempimento imputabile all'altro contraente, le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda giudiziale non sono convergenti con quelle dedotte davanti all'organismo di conciliazione: in un caso la società attrice imputa alla Delta s.p.a. di avere tenuto un comportamento inerte, omettendo, nonostante le segnalazioni, di verificare le cause del malfunzionamento e poi del blocco della linea; nell'altro, la società attrice limita la sua allegazione al mancato ripristino della linea telefonica interrotta nel periodo compreso fra il 13 Novembre 2007 e il 13 Dicembre 2007.

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