Con l’ordinanza n. 25855/2021, pubblicata il 23 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’assoggettabilità o meno dell’azione revocatoria alla mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda.
Martedi 28 Settembre 2021 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’azione con la quale alcuni creditori convenivano in giudizio un suo debitore e la ex coniuge di quest’ultimo chiedendo che venisse dichiarato inefficace il trasferimento della quota del 50% di comproprietà di un immobile che il debitore aveva trasferito all’ex coniuge in sede di separazione consensuale.
La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dai convenuti.
Pertanto, questi ultimi, ricorrevano in Cassazione, deducendo, fra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28/2021, in quanto l’azione revocatoria non era stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha osservato che:
fra le controversie per le quali la norma di cui al comma 1 bis, dell’art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 prevede l’obbligo del tentativo di conciliazione vi sono quelle relative ai diritti reali;
come correttamente affermato dai giudici della Corte di Appello, relativamente all’azione revocatoria, essa non riguarda la qualificazione e l’attribuzione di diritti reali (la vicenda traslativa è del tutto estranea alla controversia), ma la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, la quale, come noto, si limita a rendere inefficace nei confronti dei creditori l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso.
Pertanto sulla scorta delle suddette osservazioni, gli Ermellini hanno ritenuto manifestamente infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo hanno affermato il seguente principio di diritto: "l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione".