Opposizione a D.I. e mediazione: conseguenze in caso di mancata comparizione dell'opponente.

Opposizione a D.I. e mediazione: conseguenze in caso di mancata comparizione dell'opponente.
Martedi 31 Ottobre 2017

Si segnala l'ordinanza del Tribunale di Mantova del 20 settembre 2017 in tema di mediazione e di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame, l'attore opponente avverso un decreto ingiuntivo non si presentava all'incontro fissato per esperire la procedura della mediazione.

All''udienza avanti al giudice, parte opposta eccepiva l'improcedibilità della opposizione per la mancata comparizione dell'opponente avanti al mediatore.

Il Giudice, con l'ordinanza in commento, rigetta l'eccezione di improcedibilità, sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono già previste dall’art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10, che prevede che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”;

  • non è possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto o l’opponente (ovvero, in generale, l’attore o il convenuto), tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis Dlgs 28/10 il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda;

  • la definizione del procedimento di mediazione con verbale negativo a seguito della mancata comparizione della opponente comporti per un verso la procedibilità del presente giudizio di opposizione e, per altro verso, imponga la condanna dell’opponente alla sanzione di cui all’art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10;

Esito: rigetto dell'eccezione, condanna dell'opponente al pagamento a favore dell’Erario di un importo corrispondente al contributo unificato già versato per il seguente giudizio e fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Allegato:

Tribunale Mantova ordinanza 20-09-2017

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