Massima: La mancata registrazione del contratto di locazione determina una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale risulta sanata con effetti retroattivi dalla tardiva registrazione.
Giovedi 2 Novembre 2017 |
Osservazioni.
La decisione conferma l'orientamento della precedente pronuncia n. 10498/2017della Suprema Corte, coerentemente all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e al tempo stesso conservare gli effetti contrattuali in modo stabile.
La sanzione della nullità di un contratto per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.) ammette modalità di sanatoria con effetto retroattivo.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 10498/2017
Disposizioni rilevanti. Codice Civile
Vigente al: 21-10-2017
Art. 1418 - Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
Vigente al: 21-10-2017
Comma 346
I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 06/09/2017 n.20858