Con l’ordinanza n. 24948/2017, depositata il 23 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al soggetto su cui incombe l’onere della prova e del deposito degli estratti conto, qualora un correntista di una banca agisca nei confronti di quest’ultima chiedendo la ripetizione di somme indebitamente riscosse dall’istituto bancario (es. a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, ecc), affermando il seguente principio di diritto:
"In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione".
IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso promosso da una banca avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato il gravame proposto dal suddetto istituto bancario contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata da un correntista contro la banca per la restituzione di somme incassate indebitamente da quest’ultima. L’istituto bancario, deduceva tra l’altro la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale posto a suo carico l’onere probatorio relativo ai pagamenti e all’assenza della causa debendi.
LA DECISIONE: La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso promosso dall’istituto bancario con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello che dovrà esaminare nuovamente la questione applicando il suddetto principio di diritto.
Secondo i Giudici di legittimità:
nel giudizio avente ad oggetto la ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, piu' di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872);
pertanto chi agisce per la ripetizione dell'indebito è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, in quanto proprio con la loro produzione, si evincono le evidenze delle singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione;
la mancata produzione degli estratti conto, se rileva ai fini della verifica del fondamento dell'eccezione di prescrizione, conta, altresì nella diversa prospettiva dell'accertamento della pretesa fatta valere da chi agisce per la ripetizione dell'indebito;
ha errato la Corte di appello nel ritenere che la banca, convenuta nell'azione di ripetizione, fosse tenuta a produrre gli estratti conto a far data dall'inizio del rapporto, giacchè un tale onere incombeva, semmai, sul correntista;
solo nel caso in cui è la banca ad agire in giudizio per richiedere il pagamento delle somme a questa spettanti, l’onere della prova di produrre gli estratti conto a partire dell’inizio del rapporto, al fine di dimostrare il proprio diritto di credito, incombe sul suddetto istituto bancario.