Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.24948

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Giovedi 2 Novembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27537/2016 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LORENZANI;

- ricorrente -

contro

ORSUCCI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO FABIANI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3875/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Como giudicando dell'azione di ripetizione di indebito proposta da Orsucci s.r.l. nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., condannava quest'ultima al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 9.399,15, oltre interessi legali.

2. - La sentenza era impugnata dalla banca e la Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2016, respingeva il gravame.

3. - Ricorre per cassazione Intesa Sanpaolo, la quale fa valere quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la società Orsucci.

Motivi della decisione

1. - Le censure poste a fondamento del ricorso per cassazione possono riassumersi come segue.

1.1. - Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c.. Deduce la ricorrente che la Corte di appello di Milano aveva posto l'onere probatorio relativo ai pagamenti e all'assenza della causa debendi a carico di essa banca: dalla accertata insufficienza della documentazione prodotta al fine di ricostruire l'esistenza dell'ammontare dell'indebito, la Corte del merito aveva fatto impropriamente discendere, ad avviso dell'istante, una pronuncia di condanna, anzichè di rigetto. ...

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