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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13766 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da:
L.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Melucco (C.F.: (OMISSIS));
- ricorrente -
nei confronti di:
T.M. S.a.s. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, A.R. rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Calisi (C.F.: CLS GDU 66B01 E472D);
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6274/2015, pubblicata in data 24 novembre 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 giugno 2017 dal consigliere Tatangelo Augusto.
T.M. S.a.s. ha agito in giudizio nei confronti di L.M. e M.G. per ottenere il rilascio di un proprio immobile ed il pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo dello stesso.
Il L. e la M., nel resistere alla domanda, hanno dedotto l'esistenza di un contratto di locazione formalmente stipulato per la durata di dodici mesi, per esigenze transitorie, a decorrere dal 1 dicembre 2007, sebbene in realtà l'immobile fosse destinato alle stabili esigenze abitative del nucleo familiare del conduttore L., contratto registrato solo nel gennaio 2014 da esso convenuto, ai sensi del D.L. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8.
In via riconvenzionale hanno quindi chiesto accertarsi che il rapporto era regolato dalle disposizioni di cui al suddetto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8, (e per gli altri aspetti dalle L. n. 431 del 1998), onde la locazione aveva decorrenza dal 16 gennaio 2014 ed il canone dovuto era pari al triplo della rendita catastale, nonchè condannarsi la locatrice a restituire tutte le somme percepite in precedenza a titolo di canoni in assenza di valido titolo ed il deposito cauzionale eccedente quello dovuto per legge. ...
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