Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 06/09/2017 n.20858

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 06/09/2017 n.20858
Giovedi 2 Novembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13766 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da:

L.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Melucco (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

T.M. S.a.s. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, A.R. rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Calisi (C.F.: CLS GDU 66B01 E472D);

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6274/2015, pubblicata in data 24 novembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 giugno 2017 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Svolgimento del processo

T.M. S.a.s. ha agito in giudizio nei confronti di L.M. e M.G. per ottenere il rilascio di un proprio immobile ed il pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo dello stesso.

Il L. e la M., nel resistere alla domanda, hanno dedotto l'esistenza di un contratto di locazione formalmente stipulato per la durata di dodici mesi, per esigenze transitorie, a decorrere dal 1 dicembre 2007, sebbene in realtà l'immobile fosse destinato alle stabili esigenze abitative del nucleo familiare del conduttore L., contratto registrato solo nel gennaio 2014 da esso convenuto, ai sensi del D.L. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8.

In via riconvenzionale hanno quindi chiesto accertarsi che il rapporto era regolato dalle disposizioni di cui al suddetto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8, (e per gli altri aspetti dalle L. n. 431 del 1998), onde la locazione aveva decorrenza dal 16 gennaio 2014 ed il canone dovuto era pari al triplo della rendita catastale, nonchè condannarsi la locatrice a restituire tutte le somme percepite in precedenza a titolo di canoni in assenza di valido titolo ed il deposito cauzionale eccedente quello dovuto per legge. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi