Si segnala la sentenza n. 15716/2021 del Tribunale di Roma, che ha chiarito i rapporti tra mediazione e negoziazione assitita nelle materia in cui ques'ultima è per legge prevista come obbligatoria.
Mercoledi 15 Dicembre 2021 |
Il caso: Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio Roma Capitale, per sentirla condannara al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta dal marciapiede: in particolare, l'attore esponeva che, nello scendere dal marciapiede, inciampava e cadeva, a causa del "disassiamento" del pavimento stradale per radici di alberi, reso scivoloso dalla recente pioggia e ricoperto da copioso fogliame.
Si costituiva Roma Capitale, chiedendo il rigetto della domanda.
Parte attrice, nel prosieguo, non ottemperava all'ordine giudiziale di invito alla negoziazione assistita, precedentemente non esperita, ritenendo di potervi supplire incardinando il procedimento di mediazione, onde il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'1/6/2021, la tratteneva in decisione.
Il Tribunale, nel dichiarare improcedibile la domanda per mancato avveramento della condizione di procedibilità, costituita dall'esperimento della negoziazione assistita, così motiva la prorpia decisione:
- per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3, D.L. 132/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti Euro 50.000,00, fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 -bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- per converso, l'art. 3, co. 5, primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati..";
- dall'interpretazione congiunta dei due commi si ricava che l'art. 3 cit. impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
- pertanto, tutte le volte in cui la controversia rientri tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà, mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano;
- ne discende che, ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra.
Decisione: Nel caso di specie, la causa, avendo per oggetto la condanna al pagamento di una somma inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro 35.048,83), rientra nell'ambito applicativo della negoziazione assistita.
Parte attrice non l'ha esperita, nonostante l'invito del Giudice, onde la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Tribunale Roma sentenza n.15716 2021