Su proposta del Ministro delle Giustizia, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 settembre c.m., ha introdotto, in via preliminare, disposizioni integrative al D.Lgs n. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita.
Giovedi 19 Settembre 2024 |
Il decreto interviene sulla disciplina della mediazione, differenziando la cosiddetta mediazione telematica da quella con modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto.
Nello specifico, alla previsione secondo la quale “ la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'art. 8-bis”, si aggiunge “gli accordi di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'art. 8-ter”. Quest'ultimo ( rubricato Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto), prevede la possibilità, per ciascuna parte, di chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
Il richiamato art. 8-bis, prescrive che, quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento “ sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale”. Il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per la sottoscrizione delle parti. Questa disciplina viene estesa anche alla negoziazione assistita.
Il procedimento di mediazione può essere disposto dal giudice fino all'udienza di rimessione della causa in decisione e non già al momento della precisazione delle conclusioni. Viene, inoltre, esteso il termine di durata minima del procedimento da tre mesi a sei mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi, per una sola volta. Il decreto specifica, all'art. 4, che le disposizioni in materia di durata, trovano applicazione ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.
All' art. 2 del D.lgs., vengono introdotte modifiche anche al d.l. n. 132/2014 ( Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), specificando che la convenzione di negoziazione assistita è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte. Il patrocinio a spese dello Stato viene riconosciuto e garantito allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economica.
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