Terzo trasportato su un'auto condotta da un ubriaco: limiti al risarcimento

Terzo trasportato su un'auto condotta da un ubriaco: limiti al risarcimento

L'accertamento dell' esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale, è apprezzamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

Giovedi 19 Settembre 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24920 del 17 settembre 2024.

Il caso: Tizio rimaneva vittima di un sinistro stradale, riportando lesioni personali, mentre era trasportato a bordo d'un autoveicolo; di tale danno chiedeva il risarcimento al vettore, Caio, ed al suo assicuratore.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello attribuivano alla vittima un concorso di colpa del 50%, in quanto Tizio aveva fornito un contributo causale all'avverarsi del danno (lesioni personali) da lui stesso sofferto, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnate in quanto:

a) non vi era prova che fu lo stato di ebbrezza, piuttosto che l'imprudenza, a determinare l'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte di Caio

b) in ogni caso non vi era prova che l'ebbrezza di questi fosse percepibile dal trasportato.

La Suprema Corte, pur dichiarando improcedibile il ricorso, affornta la questione se sia compatibile col diritto comunitario l'art. 1227, comma primo, c.c., se interpretato nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza.

Sul punto, la Corte, nel richiamare la normativa comunitaria in materia, preliminarmente fa riferimento alla sentenza 30.6.2005 della Corte di Giustizia, che ha affermato due principi:

  • il primo principio è che il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe "privato del suo effetto utile" in presenza d'una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento - ovvero lo limitasse in misura sproporzionata - "in base a criteri generali ed astratti" -

  • il secondo principio è che il diritto comunitario consente invece agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato "in base ad una valutazione caso per caso" di circostanze eccezionali.

Pertanto, mentre contrasterebbe con l'art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d'un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.

Alla luce di quanto sopra premesso, la Corte enuncia i seguenti principi di diritto:

a) l'art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente;

b) una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l'art. 13, § 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare "senza effetto", rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato, "qualsiasi disposizione di legge (. . .) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol";

c) spetterà al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore;

d) l'accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24920 2024

Vota l'articolo:
5 / 5 (1voto)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.037 secondi