Cinture di sicurezza non allacciate: quando ricorre il concorso di colpa del danneggiato

Cinture di sicurezza non allacciate: quando ricorre il concorso di colpa del danneggiato
Lunedi 10 Giugno 2019

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 marzo 2019 n. 8443 sancisce il principio che il trasportato danneggiato in un incidente stradale ma privo delle cinture di sicurezza  coopera nel fatto illecito e, pertanto, è legittimo ridurre proporzionalmente il suo risarcimento: infatti così scrive: “ Del resto, la sostanziale sovrapponibilità delle verifiche demandate a questa Corte, con i tre motivi di impugnazione, risulta confermata alla stregua del principio secondo cui, qualora "la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza" (nel presente caso, per il mancato uso delle cinture di sicurezza) risulta "ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sè, ad escludere la responsabilità del conducente, nè a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato" (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2017, n. 6481).

Naturalmente, per concludere sul punto, del tutto irrilevante è, poi, la circostanza (come del resto non contestano neppure i ricorrenti) che il danno di cui si discute sia quello subito "iure proprio" dai congiunti della vittima primaria del sinistro, e ciò alla stregua del principio secondo cui, in "materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima" (Cass. Sez. 3, sent. 28 agosto 2007, n. 18177, )”. L’art. 172 del Codice Strada, anche nel testo riformato che entrerà in vigore il 01 luglio 2019, prevede non solo l’obbligo per il conducente ed il passeggero trasportato in un veicolo di indossare la cintura di sicurezza e ciò ovviamente per prevenire le conseguenze dannose in caso di incidente stradale ( Art. 172 comma 1: “Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui (1)all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie” e art. 172 comma 2 “Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1”)  ma, dispone, anche che il conducente del veicolo debba assicurarsi che i dispositivi di sicurezza siano efficienti; inoltre,  secondo quello che è l’orientamento maggioritario in giurisprudenza,  il conducente deve “pretendere” che il trasportato indossi effettivamente le cinture sino all’ipotesi di rifiutare il trasporto.

La giurisprudenza, ritiene, infatti che in tal caso il comportamento del conducente integri una condotta colposa qualora abbia consentito detta omissione al trasportato, in virtù della posizione di garanzia che il guidatore assume nei confronti del trasportato: “La corte territoriale non ha considerato che il conducente è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicchè la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero.

Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: "In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima”.

Ciò risponde, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all'azione o all'omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso” in Cass. Civ. 30 gennaio 2019 n. 2531: ed anche in sede penale la Suprema Corte scrive: “Le regole di comune diligenza e prudenza impongono al conducente del veicolo di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, anche a costo di rifiutarne il trasporto o di non avviare la marcia, indipendentemente dall'obbligo e dalla sanzione amministrativa a carico del trasportato” in Cassazione Penale 09 febbraio 2017 n. 11429.

Resta fondamentale chiarire che il concorso di colpa del danneggiato privo delle cinture di sicurezza si avrà solo allorquando la violazione dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza abbia influito sulla eziologia del danno, costituendone un logico antecedente causale; solo in questo caso potrà essere fonte di corresponsabilità da parte del danneggiato e troverà, quindi, applicazione l’art. 1227, 1 comma, del codice civile;

  • esemplare in tal senso è la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze del 19 gennaio 2017 n. 110: “L'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale. Pertanto, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell'uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno”.

    Nel caso in cui, il danneggiato non abbia indossato le cinture di sicurezza e ciò costituisca un elemento rilevante nella concatenazione causale ai fini della ricostruzione del nesso causale, comunque non può essere negato completamente il risarcimento dei danni allo stesso, nel senso che lo stesso può essere ridotto proporzionalmente ma non può essere escluso totalmente. Chiaramente si tratterà di un accertamento di merito dove potrà essere utile la consulenza medica disposta d’ufficio che aiuterà a determinare l’incidenza causale dell’omissione rispetto al danno lamentato: “ Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sè ad escludere la responsabilità del conducente, nè a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell'11/3/2004; Cass., 3, n. 10526 del 13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017).

    Accertamento che nella specie non è stato in alcun modo espresso e che anzi, se lo fosse stato, per evidenti ragioni di coerenza, avrebbe dovuto estrinsecarsi nel riconoscimento di una percentuale di responsabilità della danneggiata per la causazione del danno patrimoniale necessariamente similare a quella stessa per il danno alla persona, cioè del 30%” in Cass. Civ. 30 gennaio 2019 n. 2531;

  • anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso: “La violazione delle norme poste a tutela della propria incolumità, in quanto ipotesi di concorso colposo del danneggiato che con la propria condotta concorre alla produzione dell’evento di danno costitutivo dell’illecito, deve ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. 

    In tal senso è indubbiamente annoverabile tra la menzionata violazione delle norme a tutela della propria incolumità, l’ipotesi del mancato o non corretto uso dei sistemi di ritenzione, quali le cinture di sicurezza a bordo di un veicolo, il quale ben potrebbe interrompere il presupposto legame causale tra la condotta del danneggiante soggetto agente e l’evento dannoso, così da determinare l’esclusione dal risarcimento delle conseguenze imputabili all’inerzia colposa del creditore.

    Nel caso concreto, in ordine al danno causato dal conducente del veicolo al terzo trasportato, il quale tuttavia non aveva proceduto al corretto allaccio delle cinture di sicurezza, rilevato che il nesso causale era già stato avviato e rilevato che anche qualora perfettamente agganciata la cintura di sicurezza, il terzo trasportato avrebbe subito le medesime lesioni, deve concludersi per un’attribuzione di responsabilità nella misura del 70% al conducente del veicolo e del 30% al terzo trasportato” Tribunale di Treviso 11 marzo 2010 n. 498.  

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza 27 marzo 2019  n. 8443

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.042 secondi