Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 27 marzo 2019  n. 8443

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Lunedi 10 Giugno 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25454/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 273/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 273/16 del 30 marzo 2016, della Corte di Appello di Brescia, che nel pronunciarsi all'esito di giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza di questa Corte n. 10924/13, del 9 maggio 2013, e riformando la sentenza n. 2603/06 del 7 luglio 2006 del Tribunale di Brescia - ha accertato nella misura del 25% il contributo di (OMISSIS) nella causazione del sinistro stradale in cui il medesimo perse la vita, rideterminando, per l'effetto, il risarcimento dovuto dalla societa' (OMISSIS) S.p.a., gia' (OMISSIS) S.p.a. (d'ora in poi, " (OMISSIS)"), nei confronti di (OMISSIS), anche quale esercente la potesta' genitoriale sulla minore (OMISSIS) (rispettivamente, l'una compagna e l'altra figlia del deceduto), ovvero nei confronti di (OMISSIS), nonche' di (OMISSIS) e (OMISSIS) (la prima, madre della vittima,,gli altri due fratello "ex madre" e patrigno dello stesso), in particolare, riducendo in Euro 69.571,00 la somma dovuta alla (OMISSIS) e ponendo, invece, a carico degli altri soggetti obblighi di restituzione di varia entita', in ragione di quanto precedentemente dagli stessi gia' percepito. ...

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