La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15300 del 5 giugno 2019 si pronuncia in merito alle eccezioni processuali e di merito e alle decadenze nel procedimento sommario di cognizione.
Il caso: Il Tribunale di Parma dichiarava, su eccezione del convenuto, «improponibile» la domanda di R.S., volta a far dichiarare il proprio diritto alla corresponsione di crediti derivanti dalla sua partecipazione alla G. & C. s.n.c..: rilevava infatti che nello statuto sociale vi era una clausola compromissoria relativa a qualsiasi controversia tra i soci e ne accertava l'«operatività».
Avverso tale provvedimento R.S. propone istanza di regolamento di competenza eccependo l'intempestività dell'eccezione in quanto formulata in comparsa di risposta depositata il giorno precedente all'udienza di comparizione delle parti, senza rispettare i termini ex art. 702-bis c.p.c.: pertanto il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione e conseguentemente considerare radicata innanzi a sé la competenza a decidere.
Per la Corte la censura è fondata e sul punto osserva che:
ai sensi dell'art. 702 -bis, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., nel procedimento sommario «la costituzione del convenuto ... deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza»;
il convenuto inoltre, nella comparsa di risposta, «a pena di decadenza deve proporre le ... eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio»: tra queste, come sopra s'è detto, rientra certamente anche l'eccezione di incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri;
nel caso in esame risulta che il convenuto si è effettivamente costituito in causa con comparsa inviata a mezzo p.e.c. alla cancelleria del tribunale in data 8/2/2018, giorno antecedente l'udienza fissata dal giudice ex art. 702 -bis, secondo comma, cod. proc. civ., quando dunque era già decaduto dal potere di proporre eccezioni processuali in genere (art. 702 -bis, quarto comma) ed in particolare di sollevare questioni attinenti alla competenza;
la competenza sulla domanda proposta doveva ritenersi ormai radicata in capo al giudice adito.
Cassazione civile ordinanza n.15300/2019