Responsabilitą e concorso di colpa per mancato uso delle cinture di sicurezza del passeggero

Responsabilitą e concorso di colpa per mancato uso delle cinture di sicurezza del passeggero

Quanto può incidere sulla misura del risarcimento del danno la condotta del terzo trasportato che ometta di mettere le cinture di sicurezza? Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2531 del 30/01/2019.

Mercoledi 13 Febbraio 2019

Il caso: S.F., danneggiata quale terza trasportata in un incidente stradale conveniva davanti al Tribunale la Gan Italia Assicurazioni S.p.A., G.O., proprietario dell'autovettura danneggiante e G.T., conducente, per sentir accertare la responsabilità della G. nell'incidente e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 25.800,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Gan Assicurazioni si costituiva in giudizio contestando la domanda e affermando che le lesioni si erano verificate per la determinante ed esclusiva responsabilità dell'attrice che, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento, in favore della S., della somma di Euro 7.721,00 a titolo di danno biologico oltre interessi compensativi sulla somma devalutata dal dì del sinistro e rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali e al pagamento della somma di Euro 16.385,30 a titolo di danno patrimoniale futuro, oltre interessi.

In sede di appello, la Corte distrettuale,  ritenuto che il mancato uso della cintura fosse rilevante ai sensi dell'art. 2056 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, in accoglimento del secondo motivo di appello, riduceva proporzionalmente il risarcimento, in ragione dell'entità del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%, ed escludeva il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica, riconducibile all'esclusivo comportamento della medesima.

S.F. propone quindi ricorso per Cassazione, censurando il capo di sentenza che ha escluso il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate e nella necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica.

Per la ricorrente la sentenza avrebbe errato nell'escludere il nesso causale tra la condotta della conducente e la produzione del danno e nel non rilevare che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, restava fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, come pure l'elemento soggettivo della colpa, intesa quale omissione di diligenza e prudenza.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, in merito al mancato uso delle cinture di sicurezza, precisa quanto segue:

  1.  Il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno nè vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili;

  2. può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.;

  3.  il conducente infatti è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicchè la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero;

  4.  più in generale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all'azione o all'omissione del conducente ( il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;

Di conseguenza, la sentenza in esame, che ha escluso del tutto il nesso causale, non è pertanto conforme alla citata giurisprudenza e merita sul punto di essere cassata con rinvio, affinchè il giudice del merito, in luogo di escludere il danno patrimoniale, lo riconosca e lo quantifichi, riducendo per simmetria l'importo del medesimo di una percentuale del 30%, pari a quella relativa al concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno alla persona.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 2531 del 30/01/2019

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