Venerdi 19 Febbraio 2016 |
Nel caso in esame, il sig. M. ottiene dal Tribunale un decreto, successivamente opposto, con il quale è stato ingiunto ad una società di pagare in favore del primo la somma di Euro 20.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria che lo stesso ha corrisposto in esecuzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti e che poi non è stato adempiuto dalla società opponente, per essersi essa rifiutata di stipulare il contratto definitivo.
Il Giudice del Tribunale di Verona, dopo aver concesso la provvisoria esecutività del D.I., rilevato che la controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs: n. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, assegna alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza.
Il giudice precisa al riguardo che all'esperimento obbligatorio della mediazione non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, M. avesse inviato alla società un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull'erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura.
Infatti, come si evidenzia nell'ordinanza, l'art. 3, comma 5 primo periodo del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, prevede che: "Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...".
La suddetta norma impone quindi espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita.
In definitiva: l'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa.
Diversamente, nel caso in cui, come quello di specie, per una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, il tribunale veneto ritiene che si debba procedere comunque con la mediazione ex lege, “che non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione), poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può favorire l'esito conciliativo”.