Sezioni Unite: il diritto al risarcimento autonomo rispetto al diritto di proprietà

Sezioni Unite: il diritto al risarcimento autonomo rispetto al diritto di proprietà

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951 del 16/02/2016, risolvendo un contrasto, individua chi, tra l'acquirente e il venditore, sia legittimato a chiedere il risarcimento dei danni arrecati all'immobile alienato

Lunedi 22 Febbraio 2016

Il caso: B. e L. nella loro qualità, rispettivamente, di proprietario e di usufruttuario di un fabbricato collocato su di una collinetta, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa l'Ente Nazionale per le strade (divenuto poi ANAS spa), assumendo che la collinetta era franata, provocando il crollo dell'immobile, e che di tale frana era responsabile l'Ente convenuto, che in loco, al momento dell'evento, stava effettuando lavori di escavazioni per la costruzione di una variante; gli attori chiedevano pertanto il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale in primo grado, nella contumacia del convenuto, accoglieva la domanda di risarcimento e condannava l'azienda al pagamento della somma di 166.693,00 Euro, oltre accessori e spese, mentre in grado di appello la Corte territoriale, in totale riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'impugnazione dell'Ente.

Per il giudice di secondo grado, era fondato il motivo di appello dell' ANAS, che aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori (o meglio, della titolarità del diritto fatto valere in giudizio), ritenendo che, al momento in cui si erano determinati i danni (nel 1994), gli attori non fossero titolari di diritti reali sull'immobile danneggiato, acquistato solo con atto pubblico del 1995.

B. propone ricorso per cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 832, 1470 e 2043 c.c.: per il ricorrente infatti la titolarità del diritto ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni si trasferisce con il diritto di proprietà e quindi sussiste anche in capo a colui che abbia acquistato il bene in epoca successiva all'evento dannoso.

La Suprema Corte, preliminarmente, esamina gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti formatisi sul punto:

1) Per un primo orientamento il diritto al risarcimento si trasferisce con la vendita del bene: per Cass., sez. II, 14 luglio 2008, n. 19307 "L'acquirente di un bene è legittimato ad agire per il risarcimento del danno prodotto da un terzo anteriormente alla vendita in quanto dal perfezionamento del trasferimento consegue la titolarità del diritto di credito anche in mancanza di un'espressa cessione dell'azione ed anche se l'acquirente non era a conoscenza della preesistenza del danno salvo che, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, l'azione non sia stata riservata al venditore".

2) La tesi maggioritaria è invece nel senso che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso (Cass. 10 luglio 2014, n. 24146).

le Sezioni Unite ritengono condivisibile la tesi prevalente: il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale.

In tal senso la Corte conclude:“L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”.

Testo integrale della sentenza n. 2951

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