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Segue un'anteprima del testo:
Ragioni della decisione
B.M. e P.L., con citazione notificata il 5 febbraio 1999, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa l'Ente Nazionale per le strade (divenuto poi ANAS spa). Esposero di essere, rispettivamente, proprietario e usufruttuario di un fabbricato denominato (omissis) sulla (omissis) , km. 37,300, nel Comune di (omissis) , collocato su di una collinetta che franò, provocandone il crollo.
Secondo la prospettazione degli attori, smottamento e frana furono determinati da escavazioni operate dall'ANAS per la costruzione di una variante della (…). Gli attori chiesero pertanto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni.
L'ANAS non si difese e venne dichiarata la sua contumacia.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò l'azienda al pagamento della somma di 166.693,00 Euro, oltre accessori e spese.
L'ANAS propose appello con atto notificato il 30 marzo 2007. Gli appellati si costituirono, proponendo a loro volta appello incidentale in ordine alla quantificazione del risarcimento.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2013, in totale riforma della decisione di primo grado, accolse l'appello principale dell'ANAS e rigettò la domanda dei B. , assorbito così l'appello incidentale.
B.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L'ANAS spa si è difesa con controricorso. Il B. ha depositato una memoria per l'udienza svoltasi dinanzi alla terza sezione.
Con ordinanza interlocutoria, pubblicata il 13 febbraio 2015, la terza sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa alle Sezioni unite.
La Corte di Firenze ha accolto il motivo di appello di ANAS attinente alla "legittimazione attiva (o meglio, titolarità del diritto fatto valere in giudizio)", ritenendo che, al momento in cui si erano determinati i danni (1994), i B. non fossero titolari di diritti reali sull'immobile danneggiato, acquistato solo con atto pubblico del 1995. ...
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