Violazione obblighi di assistenza: inapplicabile la tenuità del fatto se il genitore non paga mai l'assegno

Violazione obblighi di assistenza: inapplicabile la tenuità del fatto se il genitore non paga mai l'assegno
La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4882/2016 analizza il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 n. 2 c.p. alla luce della causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p.
Giovedi 18 Febbraio 2016

In primo grado il Tribunale, con decisione confermata in appello dalla Corte locale, condanna due genitori alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente in favore della costituita parte civile, in quanto colpevoli del reato di cui all'art. 570 comma 2, n. 2 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, affidata, a far tempo dalla separazione dei due imputati alla nonna.

In particolare, la madre, con condotta permanente e il padre, sino al dicembre 2010, omettevano di versare l'importo di Euro 250,00 mensili disposto dal Tribunale (nel giugno del 2010), nonostante che la donna avesse percepito redditi variabili sino al 2010 tra i 6000 e 10000 Euro e che anteriormente al 2010 avesse avuto modo di versare una caparra per l'acquisto di un immobile, mentre l'uomo, dichiarato fallito nel 2009, aveva lavorato dal 2001 al 2003 percependo Euro 900 mensili, mentre dal 2003 al 2011 aveva collaborato nell'attività di impresa della propria compagna, accettando tuttavia dalla stessa di non venir retribuito.

I due imputati propongono separatamente ricorso per Cassazione:

a) il padre censura la sentenza di appello sia per non aver valutato la sua impossibilità a provvedere al dovuto, ascrivendogli una responsabilità oggettiva occulta e sia per non aver ritenuto applicabile l'art. 131 bis, già in vigore all'epoca della decisione, che prevede la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

b) la madre contesta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al dato, incontroverso, dell' assenza dello stato di indigenza della minore e nel non aver considerato lo stato di disoccupazione della imputata quale causa scriminante;

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi, svolge le seguenti considerazioni di diritto:

- lo stato di bisogno del minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi ( cfr. Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014);

- lo stato di disoccupazione non è determinante quando non costituisce causa di un comprovato stato di indigenza, questo si decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabilità penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2; nel caso in esame sono stati acquisiti elementi di segno contrario;

- per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 131 bis c.p. per la Corte non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'istituto: dalla sentenza impugnata emerge l'idea di un inadempimento cristallizzato nel tempo, frutto di scelte ribadite, mai interrotte, e destinate a privare la figlia minore dei mezzi di sussistenza malgrado la prova di sussistenti sostegni finanziari utili a garantire un anche minimo contributo, nel caso sistematicamente omesso;

- trattasi quindi di una condotta ripetuta nel tempo, indice di manifesta e maturata indifferenza rispetto alle sorti della minore, che, cristallizzata in questi termini, mal si attaglia all'istituto rivendicato.

Testo completo della sentenza.

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