Mercoledi 17 Febbraio 2016 |
In sede di appello il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il marito al pagamento in favore della moglie, separata, della somma di Euro 2.040,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di spese straordinarie sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell'appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata.
Il coniuge soccombente in grado di appello ricorre in Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 158, 1102, 1110, 1173 e 1322 c.c.: infatti, per il ricorrente, il giudice del merito non aveva tenuto conto delle condizioni di separazione che prevedevano, a proprio carico, il pagamento pro-quota solo delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, nonché dei tributi e tasse relative all'immobile in comproprietà.
Le parti, dunque, avevano consensualmente e legittimamente convenuto l'esclusione di qualsiasi altro obbligo di contribuzione da parte del ricorrente, così come consentito dall'art. 158 c.c., in deroga all'art. 1110 c.c.. 2.2.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, richiama il principio per il quale “in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 cod. civ.”.
Per la Cassazione, quindi, tale principio si applica sia alle spese per la conservazione, finalizzate ad evitare il deterioramento della cosa, sia a quelle necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale.
Alla luce di tale orientamento, si pone una netta distinzione tra le spese condominiali straordinarie e quelle di conservazione ex art. 1110 c.c., di cui il ricorrente è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà dell'immobile.