Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016

Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016
Mercoledi 17 Febbraio 2016
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Segue un'anteprima del testo:

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Riformando la decisione del giudice di pace, il Tribunale di Foggia, con la decisione impugnata (depositata in data 6.5.2011) ha condannato D.G. al pagamento in favore di R.C. - coniuge separato del convenuto - della somma di Euro 2.040,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di spese straordinarie sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell'appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata.

Secondo il tribunale le condizioni di separazione (che limitavano l'obbligo a carico del marito solo per le spese condominiali straordinarie) erano state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e i figli mentre non incidevano sull'applicabilità nella concreta fattispecie dell'art. 1110 c.c. in relazione al diritto al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune.

Contro la sentenza del tribunale il convenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l'intimata.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 158, 1102, 1110, 1173 e 1322 c.c. Lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle condizioni di separazione che prevedevano, a carico del ricorrente, “il pagamento proquota solo delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, nonché dei tributi e tasse che gravano su detto immobile”. Le parti, dunque, avevano consensualmente e legittimamente convenuto l'esclusione di qualsiasi altro obbligo di contribuzione relativo all'immobile da parte del ricorrente, così come consentito dall'art. 158 c.c., in deroga all'art. 1110 c.c..

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 175, 208 c.p.c. e 104 disp. Att. c.p.c.. Deduce che erroneamente il tribunale avrebbe ammesso ed escusso come teste la figlia D.M. , posto che l'attrice era decaduta dall'ammissione fatta dal giudice di pace, non avendo notificato (pur in tal senso onerata dal giudice di pace) il provvedimento emesso fuori udienza con il quale era stato integrato il provvedimento di ammissione. ...

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