Assegno di mantenimento, corresponsione diretta al figlio e nozione di spese straordinarie

Assegno di mantenimento, corresponsione diretta al figlio e nozione di spese straordinarie

Con l'ordinanza n. 34100 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la sempre controversa questione relativa alla corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne e quella, altrettanto controversa, relativa alla nozione di "spese straordinarie".

Mercoledi 15 Dicembre 2021

Il caso:  La Corte d'Appello di Cagliari, accogliendo il gravame incidentale dell'ex coniuge Tizio e sovvertendo i decisa della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di Caia intesa alla percezione dell'assegno divorzile e prevedeva che l'assegno di mantenimento per il figlio, divenuto nelle more maggiorenne ma non ancora autosufficiente, fosse direttamente corrisposto a quest'ultimo.

La Corte distrettuale, relativamente  all'attribuzione dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio, aveva preso atto della volonta' in tal senso manifestata sia pure informalmente da questo ed aveva concluso, quindi, che la soluzione adottata, "oltreche' normativamente prevista in via ordinaria (cfr. prima l'articolo 155 quinquies e oggi l'articolo 337 septies c.c.), nel caso in esame consente al ragazzo di sottrarsi alle dinamiche conflittuale e di triangolazione che caratterizzano i rapporti tra i due genitori".

Inoltre, la Corte d'Appello qualificava, ripartendone il carico tra entrambi i genitori, come spese straordinarie le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio.

Caia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado per i seguenti motivi:

A) la Corte d'Appello, in assenza di una norma che lo consentisse, ha integrato e ampliato d'ufficio l'oggetto del giudizio, disponendo il pagamento diretto del mantenimento in assenza di domanda giudiziale dell'avente diritto e pronunciato condanna al pagamento in favore di un soggetto diverso da quello ha avanzato la richiesta, con attribuzione a favore di un terzo, estraneo al giudizio;

B) quanto alle tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, la sentenza impugnata viola gli artt. 147, 148 e 337-ter c.c. in quanto, per uno studente universitario le suddette spese corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalita' o imprevedibilita', essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondate le censure, chiarisce come segue:

A) sebbene l'articolo 337-septies c.c., come gia' il suo antecedente dell'articolo 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene percio' meno al principio della domanda di cui all'articolo 99 c.p.c.;

B) per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ribadisce che: "in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie, occorre in via sostanziale distinguere tra:

a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, piu' o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidita' ed esigibilita';

b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarieta' dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilita', l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato;

C) la Corte d'Appello, pertanto, ha errato laddove ha escluso puramente e semplicemente le spese per l'istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilita' ed imponderabilita' che contribuiscono ad includerle le spese straordinarie.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.34100 2021

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