Il diritto al rimborso delle spese straordinarie del genitore collocatario.

Il diritto al rimborso delle spese straordinarie del genitore collocatario.

Con l'ordinanza n. 9392/2025 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla rimborsabilità delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario per il figlio anche in mancanza di accordo con l'altro genitore.

Mercoledi 14 Maggio 2025

Il caso: Mevia conveniva in Tribunale l'ex coniuge Tizio, lamentando che questi non rispettava gli accordi, in quanto si limitava a versare la somma di Euro 800 mensili, senza farsi carico delle spese straordinarie per i figli.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale della domanda proposta da Mevia, condannava Tizio al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 24.337,16 a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dall'ex coniuge nell'interesse dei figli minori, e rigettava ogni altra domanda.

Tizio depositava ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che accoglieva parzialmente l'appello e, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Mevia, condannava Tizio al pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 21,975,67 a titolo di rimborso della quota delle spese straordinarie.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per ribadire i seguenti principi:

a) in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;

b) tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare;

c) nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori;

d) in ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia;

e) nel caso in esame, in ordine alla pratica sportiva dell'equitazione, alla quale si riferisce la maggior parte delle voci di spesa, risulta che già il Tribunale accertava che l'assenso dei genitori discendeva sia dalla circostanza che i ragazzi avevano intrapreso tale sport in data anteriore alla separazione dei genitori, sia dalle stesse decisioni adottate successivamente dalla coppia genitoriale di comune accordo, come l'acquisto di un cavallo e la frequentazione di un centro sportivo, scelte finalizzate a consentire ai figli di potere continuare a svolgere tale attività anche in forma agonistica con i conseguenti oneri economici.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 9392 2025

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