Con l'ordinanza n. 26846/2021 la Corte di Cassazione affronta di nuovo la questione della regolarità o meno della notifica di una multa ad un dipendente anzichè al legale rappresentante della società destinataria della raccomandata.
Martedi 14 Dicembre 2021 |
Il caso: La societa' Alfa s.a.s. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento, che ha accolto l'impugnazione proposta dal Comune e, in riforma della sentenza del Giudice di pace, ha rigettato l'opposizione fatta valere dalla ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada.
La ricorrente lamenta, in particolare, la nullita' della notificazione del medesimo verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona "dipendente" della societa' e non al legale rappresentante senza l'invio della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6 (comma inserito dal Decreto Legge n. 248 del 2007, convertito dalla L. n. 31 del 2008).
La Corte, nel ritenere infondata la censura, precisa quanto segue:
a) secondo la giurisprudenza di questa Corte, la raccomandata e' prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario;
b) nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex articolo 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioe', nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
Decisione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese
Cassazione civile ordinanza n.26846 2021