Con l’ordinanza n. 38473/2021, pubblicata il 6 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine di sei mesi per il deposito della domanda tesa ad ottenere l’equo indennizzo derivante dall’irragionevole durata del processo nel caso di pendenza dell’istanza di correzione dell’errore materiale del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto.
Martedi 14 Dicembre 2021 |
IL CASO: All’esito di un giudizio di equa riparazione, un cittadino depositava istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza conclusiva e successivamente domanda per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo.
Il provvedimento di condanna veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello per essere stata la domanda del cittadino depositata oltre il termine previsto dalla legge.
Pertanto, la questione approdava all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal cittadino, il quale deduceva l’erroneità della decisione della Corte di Appello per aver erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo senza tener conto che il termine per la presentazione della domanda decorreva dalla data del deposito dell’ordinanza con la quale la Corte di Cassazione aveva disposto la correzione dell'errore materiale della precedente ordinanza conclusiva del giudizio presupposto.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto al ricorrente dichiarando il gravame inammissibile sulla scorta del seguente principio di diritto: "il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, se da un lato costituisce parte del processo al quale accede, e va quindi calcolato ai fini della valutazione del superamento del termine di ragionevole durata dello stesso, non spiega, d'altra parte, alcun effetto ai fini dell'individuazione del momento dal quale decorre il termine per la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla Legge n. 89 del 2001.
Di conseguenza, anche in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo per irragionevole durata del processo va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione del giudizio al quale esso si riferisce".