Rimborso spese straordinarie: il giudice deve accertarne l’effettiva entità.

Rimborso spese straordinarie: il giudice deve accertarne l’effettiva entità.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1161/2017 torna ad occuparsi dell' annosa questione della ripartizione e rimborso delle spese straordinarie in favore dei figli.

Mercoledi 25 Gennaio 2017

Nell'ambito di un giudizio per il rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, il Tribunale, quale giudice di appello, in riforma della sentenza del giudice di pace, rideterminava in € 300,00 l’ammontare delle spese concretamente ripetibili nei riguardi del marito, in base a quanto statuito in sede di separazione.

Il Tribunale motivava il provvedimento sulla base della considerazione che:

  • il credito vantato dall’attrice nei confronti del marito, in base al provvedimento presidenziale, è limitato al rimborso del 50% delle spese straordinarie: sulla base di ciò il tribunale ritiene che tali possano essere considerate unicamente le spese mediche, le spese per riparazione dello scooter e dell’autovettura e le spese per contravvenzione stradale;

  • esclusa viceversa la natura straordinaria delle spese per abbonamento internet, per i trasporti scolastici, per acquisto di libri nonché quelle afferenti all’assicurazione e al tagliando dell’autovettura.

    Pertanto il Tribunale limitava l’accoglimento della domanda di rimborso alle sole prime, quantificandole in € 300,00 complessivi.

    La donna propone ricorso per Cassazione e nel dedurre la erronea valutazione e la insufficiente motivazione della sentenza sulla natura straordinaria delle spese richieste, sottolinea come non possano essere considerate straordinarie solo le spese imprevedibili e imponderabili.

    La Suprema Corte rigetta il ricorso e in punto di spese osserva:

  • la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e l’esatto ammontare della spese;

  • in concreto, quindi, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie non adempia, il giudice nuovamente adito deve accertare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità;

  • il Tribunale, in sede di appello, ha stabilito che l’ammontare delle spese corrispondenti al titolo e come tali ripetibili verso il coniuge non affidatario è pari all’importo di € 300,00, considerando nel computo solo quelle spese caratterizzate dalla necessità e straordinarietà;

  • la ratio decidendi si è basata su un riconoscimento forfettario di stampo equitativo, anche in considerazione della “confusione dei titoli” da parte di entrambe le parti, che hanno prodotto solo degli “specchietti riepilogativi cumulativi”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n. 1161/2017

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