La delibera che approva il consuntivo che imputa addebiti personali ai Condomini è nulla.

La delibera che approva il consuntivo che imputa addebiti personali ai Condomini è nulla.

Sentenza del Tribunale di Milano – Sezione XIII^ n.14132 depositata il 28 dicembre 2016: la delibera che approva il consuntivo di gestione imputante addebiti personali ai Condomini è nulla ed in quanto tale non soggetta al termine decadenziale d'impugnazione

Giovedi 26 Gennaio 2017

Premessa la presenza di un precedente verbale d'assemblea dove era stato approvato il bilancio d'esercizio con contestuale riconoscimento di un risarcimento danni in favore di una singola condomina per infiltrazioni provenienti dal tetto dello stabile condominiale ripartito tra tutti i condomini in ragione delle rispettive quote, un condomino in disaccordo aveva omesso di pagare la propria quota.

Successivamente il risarcimento del danno riconosciuto alla condomina e ripartito fra tutti gli altri, era stato revocato dal Condominio che ne aveva chiesto la totale restituzione alla beneficiaria.

Nonostante ciò, la successiva assemblea ordinaria approvava il nuovo consuntivo laddove era ancora presente l'addebito a titolo personale per esborsi assicurativi a danno del condomino che non lo aveva pagato.

Costui, conseguentemente, provvedeva ad impugnare la delibera avanti al Giudice di Pace competente per valore, per asserita nullità dovuta alla lesione di un proprio diritto soggettivo e, in subordine, chiedendone l'annullabilità per violazione dei criteri di riparto di cui all'art. 1123 c.c. e di quelli previsti dal Regolamento Condominiale.

Eccepiva, quindi, il Condominio la tardività dell'impugnazione in quanto l'obbligatoria convocazione alla mediazione era giunta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. ed inoltre ribadiva la fondatezza della richiesta per “esborsi assicurativi” nei confronti dell'impugnante in quanto questi si riferivano ai tempi dell'approvazione del precedente consuntivo.

Il Tribunale di Milano – qui in funzione di Giudice d'Appello – è stato quindi chiamato a valutare la legittimità della sentenza dal Giudice di Pace che ha ritenuto inammissibile e improcedibile l'impugnazione per decadenza dei termini di proposizione della stessa condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.

Di conseguenza, il condomino soccombente notificava appello lamentando tre motivi:

a) il difetto di legittimazione del Condominio in quanto non autorizzato dall'assemblea a partecipare all'instaurata mediazione;

b) l'erronea declaratoria d'improcedibilità e inammissibilità dell'impugnazione in quanto nulla la delibera e dunque non soggetta al termini decadenziale di Legge;

c) l'eccessiva misura della condanna alle spese di lite liquidate.

Il Tribunale, quindi, disatteso il primo motivo poiché l'amministratore – che aveva partecipato regolarmente alla mediazione dichiarando però di non volervi aderire – può validamente stare in giudizio a prescindere da una previa delibera assembleare che a ciò lo abiliti, riformava la sentenza di primo grado.

Infatti, l'improcedibilità della domanda per decorrenza dei termini di cui all'art. 1137 c.c., non può qui essere contemplata perché la delibera che approva il consuntivo di gestione che imputi – come quella impugnata – ai singoli condomini addebiti personali, è da considerarsi radicalmente nulla avendo statuito il consesso su materie non rientranti fra le proprie prerogative: l'art. 1135 c.c., in vero, non consente all'assemblea di addossare ai condomini addebiti personali richiedendogli esborsi pecuniari non necessari alla gestione e conservazione della cosa comune.

A quale titolo, poi, si chiede il Giudice, l'assemblea continuava a chiedere al ricorrente somme che poi erano state oggetto di recupero nei confronti della condomina che ne aveva precedentemente beneficiato?

Il Condominio, viceversa, avrebbe ben potuto e dovuto proseguire con le azioni di recupero della predetta somma nei confronti di chi l'aveva illegittimamente ricevuta e dunque l'approvazione del consesso riguardo l'esercizio di gestione nella parte di richiesta somme al ricorrente è stata ritenuta e, quindi, dichiarata nulla poiché emessa in carenza di potere così rendendo l'impugnazione proponibile in qualsiasi tempo e non sottoposta al termine decadenziale dei trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.

L'accoglimento del gravame ha comportato la condanna delle spese di lite di entrambi i gradi a carico del Condominio soccombente.   

Allegato:

Tribunale Milano sentenza n. 14132/2016

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