E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2017 n. 11 il DM 15/12/2016 relativo alla “Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Giovedi 26 Gennaio 2017 |
Presupposti.
Puo accedere al beneficio il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi è tenuto.
Foro competente.
Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento è avviata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Modalità di presentazione dell'istanza.
L’istanza deve essere depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove si ha residenza e redatta in conformità al modulo (FORM) disponibile, dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it); deve contenere inoltre a pena di inammissibilità:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge;
e) l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
Documenti da allegare all'istanza.
All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili;
d) l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
N.B. non è dovuto il pagamento del contributo unificato.
La procedura.
Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza ne valuta l’ammissibilità:
1) se ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all’art. 5, commi 2 e 3;
2) se ritiene l'istanza inammissibile, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.
Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte secondo quanto previsto dall'art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017.