Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 18 del 23/01/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato per il primo semestre 2017 lo stesso tasso del semestre precedente (0 %).
Il tasso di riferimento, cui va aggiunta la maggiorazione dell' 8% come previsto dall’ art. 2 del DLGS 192/2012, si utilizza per il calcolo degli interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, così come disciplinato dall’ articolo 5 del DLGS n. 231/2012.
Ricordiamo che la maggiorazione dell'8% si applica per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 3, comma 1 del citato DLGS, mentre per quelle concluse in data antecedente resta in vigore la maggiorazione previgente del 7%.
Gli interessi moratori complessivi restano quindi pari all'8% anche per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017.
Ricordiamo infine la nostra applicazione di calcolo degli interessi di mora, aggiornata con il nuovo valore, che tiene conto di entrambi i casi sopra descritti (transazione commerciale conclusa prima o dopo il 1° gennaio 2013).
I tassi di mora dei periodi precedenti sono consultabili anche nella relativa tabella che riporta tutti i valori a partire dal 1° luglio del 2012.
Di seguito il testo del comunicato pubblicato in Gazzetta:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (17A00446) (GU Serie Generale n.18 del 23-1-2017)
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento.