Con l'ordinanza n. 23616/2026 la Cassazione afferma che le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario residente all'estero per esercitare il diritto di visita concorrono a integrare l'assegno di mantenimento, ma solo se il giudice ne accerta in concreto l'entità e la frequenza, non potendo essere invocate né escluse in modo automatico.
| Venerdi 24 Luglio 2026 |
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rapporto tra le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario e la quantificazione dell'assegno di mantenimento. La Cassazione non accoglie la tesi secondo cui tali spese, derivando da una libera scelta di vita del genitore, non potrebbero mai incidere sul contributo dovuto al figlio: un automatismo di segno opposto, difensivamente comodo, viene così escluso.
Il principio di proporzionalità resta però pienamente operativo, perché impone al giudice di merito di accertare concretamente l'importo e la ricorrenza di quelle spese prima di utilizzarle per bilanciare la capacità economica del genitore obbligato. Ne discende un onere probatorio più stringente sia per chi invoca le spese di viaggio a proprio favore, sia per chi ne contesta la rilevanza.
Il Tribunale di Avellino aveva disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento mensile e autorizzandolo a portare il minore, per un periodo estivo di due mesi, presso la propria residenza negli Stati Uniti.
In appello la madre chiedeva che il diritto di visita del padre fosse esercitato esclusivamente in Italia, in ragione delle gravi condizioni di salute del figlio - affetto da un disturbo dello spettro autistico e in cura con terapie di sostegno - e chiedeva altresì un aumento dell'assegno, evidenziando l'elevata capacità reddituale del padre. Quest'ultimo si costituiva proponendo appello incidentale, con cui domandava di trascorrere con il figlio metà dell'anno negli Usa e la riduzione dell'assegno per un asserito peggioramento della propria situazione economica.
La Corte d'appello di Napoli accoglieva parzialmente l'appello principale della madre: confermava l'affido esclusivo, ma disponeva che il padre potesse tenere con sé il figlio, per due mesi l'anno anche non continuativi, solo restando nella zona di residenza del minore, così da non interrompere le terapie in corso. Respingeva invece sia la richiesta di aumento dell'assegno sia l'appello incidentale del padre, ritenendo che le ingenti spese di viaggio e soggiorno sostenute da quest'ultimo per raggiungere il figlio dagli Stati Uniti compensassero la sua accertata maggiore capacità economica.
La madre proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi:
La Corte respinge la parte del primo motivo relativa al preteso errore percettivo: la Corte d'appello aveva in realtà esaminato la questione dell'affidamento e implicitamente rigettato la richiesta di un affidamento "rafforzato", sicché non ricorreva alcuna omessa pronuncia.
Accoglie invece la doglianza relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento, ritenendo fondate le censure sulla mancata applicazione del principio di proporzionalità. Il ragionamento della Cassazione si sviluppa su più punti:
Per questi motivi la Cassazione cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame conforme ai principi indicati.
La pronuncia chiarisce che le spese di viaggio del genitore non collocatario non possono essere utilizzate né per escludere automaticamente un aumento del mantenimento, né per giustificarne il rigetto senza una prova puntuale del loro importo effettivo: il giudice di merito è tenuto a un accertamento istruttorio specifico, che tenga conto anche della reale situazione reddituale di entrambi i genitori.