Danno da fermo tecnico: basta l'obbligazione di pagamento del noleggio

Osservazioni all’Ordinanza della Suprema Corte, Sez. III, 19 luglio 2026, n. 23502.
Avv. Uberto Miserendino.
Danno da fermo tecnico: basta l'obbligazione di pagamento del noleggio
  1. Premessa; 2. Il danno da fermo tecnico quale danno patrimoniale conseguente all’indisponibilità della vettura danneggiata nel periodo delle riparazioni; 3. L’evoluzione della Giurisprudenza di Legittimità: dal superamento de danno in re ipsa alla ridefinizione dell’onere probatorio; 4. L’obbligazione di pagamento quale fatto costitutivo del credito risarcitorio; 5. La libera circolazione del credito risarcitorio nel coordinamento tra giurisprudenza nazionale e diritto dell’Unione Europea; 6. Considerazioni conclusive.

Lunedi 27 Luglio 2026

1. Premessa

Con la recentissima Ordinanza 23502 del 19 luglio 2026, la Terza Sezione della Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema del danno da fermo tecnico derivante dall’indisponibilità temporanea del veicolo danneggiato, precisando ulteriormente i presupposti richiesti per il riconoscimento del costo sostenuto dal danneggiato per la disponibilità di un mezzo sostitutivo nel periodo delle riparazioni.

Per la Suprema Corte, il risarcimento non è subordinato né alla dimostrazione delle ragioni soggettive che hanno indotto il danneggiato a ricorrere al noleggio, né all’effettivo esborso del relativo costo, essendo sufficiente l’assunzione dell’obbligazione di pagamento del servizio ricevuto.

La pronuncia assume rilievo non soltanto sotto il profilo dell’onere probatorio, ma soprattutto poiché offre una significativa precisazione sulla configurazione del credito risarcitorio, quale autonoma posizione patrimoniale sorta in conseguenza del fatto illecito.

2. Il danno da fermo tecnico quale danno patrimoniale conseguente all’indisponibilità della vettura danneggiata nel periodo delle riparazioni.

Il danno da fermo tecnico costituisce una particolare manifestazione del danno patrimoniale conseguente all’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., consistente nel pregiudizio economico derivante dalla temporanea indisponibilità del veicolo danneggiato nel periodo necessario alla sua riparazione.

Tale voce di danno ricomprende tutte le conseguenze patrimoniali causalmente riconducibili all’impossibilità di utilizzare il bene, tra le quali assume particolare rilievo il costo sostenuto per procurarsi un mezzo sostitutivo.

Si tratta di un danno accessorio rispetto al valore del mezzo danneggiato, che si protrae per tutti i giorni necessari alle riparazioni e include il costo di un’auto sostitutiva.

3. L’evoluzione della Giurisprudenza di Legittimità: dal superamento del danno in re ipsa, alla ridefinizione dell’onere probatorio.

La materia del danno da fermo tecnico ha subito, nel corso di tempo, numerose oscillazioni da parte della Suprema Corte, i cui orientamenti si sono consolidati attraverso un’evoluzione scandita da passaggi logicamente consequenziali.

In un primo momento, la Cassazione aveva affermato la possibilità di liquidare equitativamente tale danno anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato fosse stato privato del proprio veicolo per un certo tempo, a prescindere dall’uso cui lo stesso era destinato. Veniva quindi riconosciuta la possibilità di liquidare il danno, valorizzando la mera indisponibilità della vettura danneggiata e le ordinarie conseguenze economiche che da essa normalmente derivano (Cass. Civ. Ord. 04/10/2013, n. 22687).

Successivamente, il Giudice di Legittimità ha escluso che il danno da fermo tecnico possa considerarsi sussistente per il solo fatto della sottrazione temporanea del bene, affermando la necessità della prova di un concreto pregiudizio patrimoniale, non sussistendo nel nostro ordinamento danni in re ipsa (Cass. Civ. Sent. 14/10/2015, n. 20620).

Tali principi ribaditi dalla Suprema Corte in successivi pronunciamenti (Cass. Civ. Ord. 04/04/2019, n. 9348; Cass. Civ. Ord. 28/02/2020, n. 5447), sono stati ulteriormente specificati nell’Ordinanza n. 27389/2022, nella quale la Corte ha chiarito che la prova del danno non si estende alle ragioni soggettive che hanno determinato il ricorso all’auto sostitutiva, dovendosi invece verificare la riconducibilità causale del costo sostenuto al periodo di indisponibilità del veicolo danneggiato (Cass. Civ. Ord. 19/09/2022, n. 27389).

Successivamente, la Suprema Corte ha precisato che nella nozione di spesa rientrano non solo gli esborsi monetari già materialmente intervenuti, ma anche l’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 06/04/2025, n. 9042; Cass. Civ. Sez. III, Ord. 21/09/2023, n. 27052; Cass. Civ. Sez. III, Ord. 14/03/2023, n. 7358 e Cass. Civ. Sez. III, Ord. 30/05/2023, n. 15262). Ciò in quanto, diversamente, si introdurrebbe nella materia civile una sorta di principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato non potrebbe pretendere alcun risarcimento ove non dimostrasse che il debito in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 18/03/2026, n. 6471; Cass. Civ. Sez. III, Ord. 07/07/2025, n. 18527; Cass. Civ. Sez. III, Sent. 26/06/2024, n. 17670).

4. L’obbligazione di pagamento quale fatto costitutivo del credito risarcitorio.

Con la citata Ordinanza n 23502 del 19 luglio 2026, la Cassazione, muovendo dal presupposto processuale della legittimazione della società cessionaria del credito risarcitorio già precedentemente affermata (Cass. Civ. Sez. III, Sent. 04/11/2025, n. 29113; Cass. Civ. Sez. II, Sent. 20/01/2023, n. 1746; Cass. Civ. Sez. III, Sent. 31/05/2019, n. 14887; Cass. Civ. Sez. III, Sent. 12/09/2019, n. 22726), ha sottolineato che, ai fini del riconoscimento del costo del noleggio, è sufficiente dimostrare l’assunzione dell’obbligazione di pagamento da parte del danneggiato, essendo viceversa irrilevante la dimostrazione dell’assoluta necessità di dotarsene e, tantomeno, che il medesimo abbia già effettuato il pagamento.

L’adempimento costituisce, infatti, soltanto la fase esecutiva di un’obbligazione già entrata a far parte del patrimonio del creditore e del debitore. Pertanto, qualora il danneggiato abbia validamente assunto l’obbligazione di corrispondere il prezzo del noleggio del mezzo sostitutivo, il relativo costo integra già una voce di danno risarcibile, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia già stato materialmente eseguito.

L’oggetto della prova si concentra, quindi, sull’esistenza del rapporto obbligatorio, sulla riconducibilità causale del servizio fruito al sinistro, nonché sulla congruità economica del relativo corrispettivo.

Viceversa, risultano estranei all’accertamento sia le specifiche ragioni personali che abbiano indotto il danneggiato a servirsi del mezzo sostitutivo, che il momento nel quale l’obbligazione venga successivamente adempiuta.

L’Ordinanza della Suprema Corte n. 23502 del 19 luglio 2026 si inserisce, pertanto, coerentemente nel percorso evolutivo tracciato dalla Giurisprudenza di Legittimità in materia di danno da fermo tecnico, circoscrivendo ulteriormente l'onere probatorio gravante sul danneggiato, nonché sul soggetto cessionario richiedente la posta risarcitoria.

5. La libera circolazione del credito risarcitorio nel coordinamento tra giurisprudenza nazionale e diritto dell’Unione Europea

L’approdo raggiunto dalla Giurisprudenza di Legittimità si coordina significativamente con i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 25 giugno 2026, causa C – 277/25, concernente la cessione dei crediti risarcitori derivanti dalla responsabilità civile automobilistica.

La Corte di Lussemburgo ha infatti ribadito che il diritto dell’Unione Europea osta ad interpretazioni nazionali idonee ad ostacolare la libera cedibilità del credito risarcitorio, ovvero la legittimazione del cessionario ad esercitare le azioni riconosciute dall’ordinamento nei confronti dell’impresa di assicurazione.

Dal momento che il credito risarcitorio nasce con l’insorgenza della posta passiva nel patrimonio del danneggiato e non con il successivo pagamento della relativa obbligazione, esso costituisce un diritto patrimoniale pienamente esistente sin dal momento della sua formazione, suscettibile di circolare secondo le ordinarie regole della cessione del credito.

In tale prospettiva, le pronunce della Suprema Corte e della Corte di Giustizia risultano convergenti nel valorizzare la consistenza patrimoniale del credito risarcitorio quale situazione giuridica autonoma, la cui tutela non può essere subordinata a requisiti ulteriori rispetto alla dimostrazione della sua esistenza e della sua derivazione causale dal fatto illecito.

6. Considerazioni conclusive.

L’Ordinanza n. 23502 del 19 luglio 2026 rappresenta il punto di approdo di un’evoluzione giurisprudenziale iniziata con il definitivo superamento della teoria del danno in re ipsa e proseguita con la progressiva eliminazione dell’onere di dimostrare le ragioni soggettive di utilizzo del mezzo sostitutivo.

All’esito di tale pronuncia, il risarcimento del danno da fermo tecnico è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: (a) non occorre provare le ragioni soggettive dell'utilizzo del mezzo sostitutivo da parte del danneggiato; (b) quest’ultimo è esonerato dal dover dimostrare l'avvenuto pagamento del costo del noleggio, essendo sufficiente l'assunzione della relativa obbligazione di pagamento.

Inoltre, il danno da liquidare non potrà essere oggetto di decurtazione ex art. 1227 c.c. per la mera scelta del danneggiato di procurarsi un veicolo sostitutivo, quando ne sia provata la riconducibilità al periodo delle riparazioni e quando il relativo costo sia proporzionato alla spesa per il servizio usufruito e congruo rispetto ai tempi tecnici necessari alla riconduzione in pristino del veicolo danneggiato.

La decisione conferma quindi che il risarcimento del costo del veicolo sostitutivo presuppone esclusivamente la dimostrazione della riconducibilità eziologica della relativa obbligazione al sinistro, della congruità della spesa e della sua correlazione con il periodo tecnicamente necessario alle riparazioni, restando irrilevanti tanto le ragioni soggettive sottese alla scelta del noleggio, quanto l’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.

In definitiva, l’Ordinanza della Cassazione n. 23502/2026, letta congiuntamente alla recente pronuncia della Corte di Giustizia in materia di cessione del credito risarcitorio, contribuisce a delineare un quadro interpretativo unitario, nel quale il credito risarcitorio viene considerato una situazione patrimoniale già perfetta al momento dell’insorgenza dell’obbligazione causalmente derivante dal fatto illecito, con conseguente piena tutela risarcitoria e piena circolazione secondo le ordinarie regole del diritto civile.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 19 07 26

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