Il danno da fermo tecnico non e' presunto ma deve essere provato.

Il danno da fermo tecnico non e' presunto ma deve essere provato.

Con l'ordinanza n. 9348/2019 la III Sezione della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul c.d. fermo tecnico, in relazione all'onere probatorio che grava sul conducente che ne chiede il rimborso.

Martedi 14 Maggio 2019

Il caso: F.S. conveniva avanti al Giudice di Pace M.M. e la compagnia di assicurazione per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti al motociclo Honda di proprietà della ricorrente, parcheggiato in strada e privo di copertura assicurativa, cagionati, durante una manovra di retromarcia, dalla vettura di proprietà di M.M. : in particolare la ricorrente chiedeva a titolo risarcitorio la ulteriore somma di Euro 4.030,46, a saldo di quanto a lei asseritamente spettante per i danni subiti dal motociclo, quantificati in Euro 7.355,46, e per i danni da fermo tecnico durato tre giorni, pari ad Euro 150,00, detratto l’acconto di Euro 3.475,00 ricevuto dalla assicurazione.

Il Giudice di pace e il tribunale, quale giudice di appello, rigettavano la domanda attorea, ritenendo la somma ottenuta dalla compagnia assicurativa integralmente satisfattiva del danno materiale subito dal motociclo, mentre il danno da fermo tecnico non competeva perché il motociclo, essendo sprovvisto di assicurazione, non poteva circolare.

F.S. ricorre in Cassazione, rilevando, sul punto, che il danno da fermo tecnico non richiede una prova specifica, essendo la sosta forzata fonte di spese: tassa di circolazione, premio assicurativo, naturale deprezzamento del bene.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ribadisce alcuni principi in materia di fermo tecnico:

a) sulla questione si è registrato in passato un contrasto giurisprudenziale protrattosi per decenni: a decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, si opponevano pronunce che, ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso;

b) la Terza Sezione ritiene di aderire all’indirizzo, che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;

c) per la Corte non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;

d) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa;

e) anche in tale ipotesi vige il principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9348/2019

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