E’ ammissibile l’opposizione a cartella di pagamento per violazioni al codice della strada con la quale si contesta la mancata notifica del verbale presupposto senza dedurre vizi che riguardano il merito della pretesa sanzionatoria?
A questa domanda ad oggi non è stata ancora data una risposta univoca.
Martedi 14 Maggio 2019 |
Infatti sulla questione, all’interno della stessa Corte di Cassazione, si sono formati due orientamenti, uno diverso dall’altro.
Con l’ordinanza n. 26843/2018, pubblicata il 23/10/2018, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda, ha statuito che nel caso di opposizione a cartella di pagamento, emessa sulla scorta di un verbale di accertamento per violazione al codice della strada, con la quale l’opponente eccepisce la mancata notifica del verbale presupposto, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione è necessario che vengano formulate anche eccezioni relative al merito della pretesa sanzionatoria.
In altri termini alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, deve sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti lo stesso è destinato a spiegare – seppure per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell’atto conseguenziale – i suoi effetti.
I Giudici di Piazza Cavour, con la suddetta decisione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto”.
Recentemente, la stessa Corte di Cassazione si è espressamente discostata dal suddetto principio.
Infatti, con l’ordinanza nr. 11789/2019, pubblicata il 6 maggio 2019, la Sesta Sezione Civile, ha statuito che, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, non è necessario che l’opponente nel dedurre la mancata o l’inesistenza della notifica del verbale presupposto, formuli eccezioni sul merito della pretesa sanzionataria fatta valere con la cartella di pagamento impugnata.
I Giudici di Piazza Cavour hanno, quindi affermato il seguente principio di diritto, "in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al C.d.S. che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella - che deduca l'omissione o l'invalidità assoluta o l'inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l'effetto, chieda l'annullamento dell'impugnata cartella - non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria. L‘allegazione di tali vizi è, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l'emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, perciò, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria. Pertanto, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l'invalidità assoluta della sua notificazione fatta valere in via esclusiva dal destinatario dell'atto impositivo, la pretesa sanzionatoria della P.A. deve essere ritenuta estinta, con il conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale".
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour con l’ordinanza n. 11789/2019, un automobilista proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento relativa ad un verbale di accertamento per violazione al codice della strada, deducendo l’omessa notifica del suddetto verbale. L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame, dopo che era stato accertata in via incidentale, a seguito di querela di falso proposta dal suddetto automobilista, la falsità dell’attestazione relativa all’avvenuto compimento delle attività di cui all’articolo 139 c.p.c. da parte dell’agente notificatore. Il Tribunale osservava che l’opposizione era inammissibile in quanto l’automobilista non aveva dedotto specificamente alcun pregiudizio subito in conseguenza della mancata notifica del verbale di accertamento al codice della strada e non avendo nemmeno articolato le sue difese sul merito relative al suddetto verbale. Pertanto, l’automobilista, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 22 della legge n. 689/1981, in quanto la sentenza impugnata non aveva, erroneamente, ritenuto sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione recuperatoria, la sola deduzione della mancata regolare notificazione del verbale di accertamento in virtù del quale era stata emessa la cartella.
LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, dichiarando di discostarsi da quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità con l’ordinanza n. 26843/2018, ha accolto il ricorso dell’automobilista, con rinvio al Tribunale, in persona di un diverso magistrato, sulla scorta delle seguenti osservazioni:
non può qualificarsi come un'azione "recuperatoria" in senso proprio, l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento con la quale si eccepisce la nullità assoluta o l’inesistenza della notificazione del verbale di accertamento presupposto;
solo l’opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione non notificata, recuperando, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non aveva potuto avvalersi tempestivamente per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, può qualificarsi come un’azione “recuperatoria”;
infatti, nell’opposizione a ordinanza di ingiunzione, il destinatario dell’ingiunzione e della conseguente cartella di pagamento ha diritto - e viene a trovarsi nella condizione di - "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere contro la suddetta ordinanza, in quanto il verbale di accertamento è stato ritualmente notificato "a monte". Ciò sia sul piano formale che riguarda il procedimento di formazione del titolo sia sul piano sostanziale , che riguarda la legittimità o meno della pretesa sanzionatoria;
il contrario, succede tutte le volte in cui viene (impropriamente) "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal citato decreto legislativo n. 150 del 2011, per far valere il vizio dell'omessa o invalida o inesistente notificazione del verbale di accertamento. In questi casi, non trova spazio lo svolgimento di diverse difese, rispetto a quelle relative all’omessa o invalida o inesistente notifica del verbale di accertamento.