La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15262 del 30 maggio 2023 torna ad occuparsi del risarcimento del dannbo da fermo tecnico e dell'onere della prova a carico del danneggiato.
Lunedi 5 Giugno 2023 |
Il caso: Mevia e Caio convenivano in giudizio la Assicurazione s.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni da sinistro stradale quantificati, al netto di quanto ricevuto anteriormente all’instaurazione del giudizio, in euro 15.101,22; al riguardo, gli attori lamentarono che la vettura condotta da Mevia, di proprietà di Caio, all’atto di uscire da un’area privata con manovra di svolta a sinistra, era stata investita dal veicolo condotto e di proprietà di Sempronio.
Il GdP adito accertava la colpa esclusiva di Sempronio nella causazione del sinistro, e condannava la compagnia assicuratrice al pagamento integrale del danno, quantificato in euro 13.335,15, tenuto conto dell’importo già erogato, pari ad euro 2.227,80, oltre ad accessori e spese di lite.
Il Tribunale, in sede di appello, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, riconosceva il concorso di colpa di Mevia nella misura del 70% e del 30% a carico di Sempronio; conseguentemente riformava la decisione impugnata in punto di quantum debeatur, escludendo altresì il danno da fermo tecnico.
Mevia e Caio ricorrono in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 2056, 1226 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per aver il Tribunale escluso il risarcimento del danno da fermo tecnico calcolato in via equitativa pro die; in particolare rilevano che:
a) il danno da fermo tecnico non richiede una prova specifica, essendo la privazione del mezzo ex se causa di danno, di tal ché non è necessaria l’allegazione di esborsi specifici sostenuti per la sostituzione temporanea del mezzo;
b) tale danno è da risarcire in via equitativa, avendo essi provato di non aver potuto sostenere oneri e spese (eccessivi in relazione al budget familiare) per procurarsi un veicolo sostitutivo e di aver richiesto la collaborazione (a titolo gratuito) di amici e parenti per ovviare al pregiudizio subito dalla indisponibilità del veicolo ad uso familiare, protrattasi per 96 giorni.
Per la Cassazione la censura è fondata:
1) il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev’essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo;
2) il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, in particolare là dove ha affermato che “Nella fattispecie nessuna spesa risulta dimostrata, avendo gli attori in prime cure solo dedotto di aver dovuto usare i mezzi pubblici e di essersi avvalsi della collaborazione dei parenti nel periodo di indisponibilità dell’auto di famiglia...”, deduzioni, queste, sufficienti per ritenere provato un danno patrimoniale.