Risarcimento danno materiale a veicolo in leasing: presupposti e limiti

Risarcimento danno materiale a veicolo in leasing: presupposti e limiti

Sentenza n. 1168/2011 del 08/07/2011 Tribunale di Ferrara Sentenza n. 3149/2019 del 20/12/2018 Corte di Appello di Bologna

Venerdi 18 Gennaio 2019

Trattasi di sinistro che coinvolgeva un autoarticolato guidato dall’attore C. conduttore in leasing del mezzo, e l’autoarticolato condotto da T. e assicurato con omissis. L’assicurazione versava, a titolo di risarcimento, € 89.000,00. 

Con citazione conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Ferrara, l’assicurazione per ottenere l’accertamento della esclusiva responsabilità della conducente e il conseguente risarcimento dei danni subiti che quantificava in € 105.353,26, detratta la somma già pagata dall’assicurazione di € 89.000,00.

La compagnia di assicurazioni si costituiva nulla opponendo sull’an, e contestando solo il quantum. In corso di causa veniva esperita CTU tecnica atta a determinare l’entità dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell’attore nella quale veniva accertato:

- che la motrice era riparabile al costo di € 55.358,74;

- che la cassa carrabile era riparabile al costo di € 14.000,00 (e veniva effettivamente riparata per questa cifra);

- che il bene, prima del sinistro, valeva 110.500,00 €;

- che l’impresa acquirente del relitto lo riparava spendendo poco più di 40.000,00 €, utilizzandolo correntemente;

- cheil fermo tecnico veniva valutato in 34 giorni.

Il Tribunale di Ferrara, alla luce di queste risultanze, pronunciava sentenza con la quale dichiarava correttamente e motivatamente infondata la domanda attorea alla luce dei punti che seguono:

a) Al danneggiato spetta il risarcimento per tutti i danni patiti senza, però, che il sinistro si trasformi in un’occasione di arricchimento; il danneggiato, infatti, deve semplicemente vedere ripristinato lo status quo ante; il danneggiato ha il dovere di non aggravare colpevolmente le conseguenze del danno.

b) Il Tribunale riteneva che la somma richiesta da C. fosse incompatibile con i danni effettivamente patiti, considerando la cifra versata dall’assicurazione del tutto aderente al danneggiamento concreto: 55.358,74 + 14.000 = 69.358 (a cui aggiungere 20.000 € per il danno da fermo tecnico e gli altri danni patiti).

Con citazione del 30/10/2011 il Sig. omissis, titolare dell’omonima ditta individuale, impugnava la sentenza del Tribunale di Ferrara chiedendone la totale riforma e la condanna dell’assicurazione al risarcimento dei danni che quantificava in € 105.353,26 oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese e competenze e onorari di legge.

Si costituiva l’assicurazione, chiedendo la rejezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata in toto.

L’appellante sostiene che il danno da lui riportato sia così costituito:

- dalle somme necessarie a riscattare il veicolo dalla società di leasing (l’attore, infatti decideva di acquistarlo per poi rivenderlo come relitto).

- dalle spese vive per recupero e trasporto del mezzo.

- dalle somme relative alle riparazioni della cassa carrabile.

- dal danno da fermo tecnico.

L’assicurazione, per contro, contesta, in particolare, la scelta dell’attore di riscattare il bene per poi venderlo, sostenendo che il bene era perfettamente riparabile e la riparazione non era antieconomica. Infatti, la riparazione non era antieconomica e il valore della riparazione era inferiore al valore del mezzo. (cfr. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 26 febbraio 2008, n. 4990.)

Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 1168/2011, respingendo la richiesta proposta da omissis ha seguito l’orientamento della giurisprudenza, ovvero che il risarcimento del danno non può superare il valore del bene; il Tribunale afferma che:

- al danneggiato spetta il risarcimento di tutti i danni subiti, tendendo almeno potenzialmente il sistema risarcitorio a reintegrare la parte lesa del detrimento subito;

- da un lato però il sinistro non può e non deve essere una occasione di arricchimento del danneggiato, che deve essere tendenzialmente riportato nella situazione pregressa al sinistro, e dall’altro lato il danneggiato ha il dovere di non aggravare colpevolmente le conseguenze del danno (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22.05.2003, n. 8052 “Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione”; Cassazione, Sez. Civ. 3, Sentenza n. 15875 del 25/06/2013 “Si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ. quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”.

La Corte di Bologna ha ritenuto Infondata è la richiesta dell’attore di chiedere il rimborso delle rate del leasing pagate prima del sinistro in quanto, il contratto di leasing si è risolto per una scelta NON CONVENIENTE del omissis, il quale avrebbe potuto far riparare il bene (ottenendo il risarcimento delle somme necessarie per la riparazione), e, una volta riportato allo status quo ante, continuare a pagare i canoni. Già sulla carta, la scelta dell’attore di riscattare il bene pagando una somma molto alta per acquistare la proprietà, quando il contratto di leasing era appena iniziato, (“e quando la scelta del riscatto era pacificamente quella meno conveniente”), per poi venderla quale relitto, non appare nobile non avendo “alcuna ratio economica”. Questa valutazione ha trovato poi conferma in corso di causa nella CTU.

Per quanto concerne il danno da fermo tecnico la Corte d’Appello ha aderito ai principi espressi dalla giurisprudenza più recente, per cui deve essere fornita prova specifica della perdita economica conseguita al fermo tecnico (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015 “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017. Cass. Sez 3, Ordinanza n. 2327 del 31/01/2018, liquidazione equitativa del danno (nella specie, da fermo tecnico di un velivolo), al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum.

La Corte ha ritenuto di motivare l’infondatezza della pretesa attorea e conseguentemente l’adeguatezza dell’offerta fatta dalla Compagnia, partendo dalle somme versate dall’assicurazione nell’immediatezza delle richieste di risarcimento che erano adeguate a permettere l’immediata riparazione del mezzo con una conseguente riduzione dei giorni di fermo tecnico.

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