La V° Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 53217/2018 si pronuncia in merito alla validità della nomina del nuovo difensore di fiducia depositata presso la cancelleria competente tramite invio di una PEC.
Il caso: la Corte di appello riformava, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronunzia di condanna di D.G.A. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale deliberata dal Tribunale, che lo aveva riconosciuto responsabile quale legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita.
Avverso detta sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, che il suo difensore di fiducia, l'Avv. P.Di N. in vista dell'udienza dinanzi alla Corte di merito, aveva fatto pervenire in Cancelleria, a mezzo PEC, la propria nomina fiduciaria e la dichiarazione di adesione all'astensione; la Corte però non ne aveva tenuto conto ed aveva trattato e definito comunque il processo in assenza del difensore di fiducia; il ricorrente precisa peraltro che nel fascicolo del giudice di secondo grado non erano stati inseriti i documenti inviati dal legale via PEC.
La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, precisa quanto segue:
1) la dichiarazione di adesione all'astensione dell'Avv. Di.N. poteva fondatamente sostenere un rinvio del processo nel momento in cui fosse stata depositata la sua nomina fiduciaria nelle forme di cui all'art. 96 c.p.p., comma 2;
2) la suddetta disposizione, dedicata esclusivamente a disciplinare le forme attraverso le quali l'Autorità che procede può essere posta a conoscenza della nomina fiduciaria, prevede che quest'ultima è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata:
3) di conseguenza, al di fuori del caso di dichiarazione dell'indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall'Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all'autorità che procede: a) la consegna; b) la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun'altra forma di veicolazione;
4) la nomina del legale dell'imputato, quindi, non è stata nè ritualmente consegnata nè ritualmente trasmessa alla Corte di appello, il che rende superfluo che il Collegio si soffermi sulla valenza della trasmissione via PEC della dichiarazione di adesione all'astensione che vi si accompagnava, non provenendo, quest'ultima da un difensore la cui nomina fosse stata regolarmente portata a conoscenza della Corte di appello.
Esito: rigetto del ricorso