Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 53217 del 27/11/2018

Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 53217 del 27/11/2018
Giovedi 17 Gennaio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/12/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del primo dicembre 2015, la Corte di appello di Ancona ha riformato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronunzia di condanna di D.G.A. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale deliberata dal Tribunale di Ascoli Piceno, che lo aveva riconosciuto responsabile quale legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il 14 maggio 2009.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente con due atti distinti.

2.1. Con un primo ricorso, egli ha lamentato che, nonostante l'Avv. Paolo De Nuzzo, in vista dell'udienza del primo dicembre 2015 dinanzi alla Corte di merito, avesse fatto tenere in Cancelleria, a mezzo PEC, la propria nomina fiduciaria e la dichiarazione di adesione all'astensione, la Corte non ne aveva tenuto conto ed aveva trattato e definito comunque il processo in assenza del difensore di fiducia.

2.2. Con un atto denominato "motivi aggiunti", il ricorrente ha rappresentato che:

- non aveva potuto fornire la documentazione alla curatela perchè la società era stata rilevata da tale D.M.C., che gli aveva impedito l'accesso presso la (OMISSIS), dove i documenti erano custoditi;

- quanto alla bancarotta per distrazione, la società (OMISSIS) aveva subito un furto di 40.000 Euro, la sottrazione di 70.000 Euro da parte di un socio, l'esborso di altri 60.000 a quest'ultimo socio per tacitarne le pretese, l'incendio e la forzata chiusura del locale per sessanta giorni, sicchè l'imputato era dovuto ricorrere a prestiti usurari. ...

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