Limiti al potere del giudice su espatrio minore

Avv. Marino Cavestro.
Limiti al potere del giudice su espatrio minore

Con sentenza n. 2945 depositata il 6.02.2025 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene sui limiti del potere di valutazione del Giudice in relazione alla possibilità di espatrio del figlio minorenne presso il genitore non collocatario.

Lunedi 10 Febbraio 2025

Nella fattispecie, esaminata dalla Suprema Corte, il Tribunale aveva stabilito, con provvedimento confermato in sede di reclamo dalla Corte D'Appello, che la minore, figlia di genitori non sposati, fosse collocata prevalentemente presso la madre con la possibilità per il padre, domiciliato all'estero, di tenere con sè la figlia nei fine settimana e durante le vacanze con la previsione, oggetto di censura da parte della ricorrente, di portare la minore all'estero dopo il compimento del terzo anno di età.

La Corte D'Appello aveva giustificato tale decisione, confermandola, in ragione della tutela della bigenitorialità e nell'ottica di una distensione delle relazioni genitoriali.

La ricorrente ha principalmente sostenuto che l'espatrio senza il consenso dell'altro genitore non poteva "essere legato al semplice decorso di soli tre anni di vita della minore, essendo necessario «un percorso ed una valutazione di più lungo respiro, in modo che l’eventuale espatrio non possa, in ipotesi, alquanto probabile, costituire un trauma per la minore»".

Tale motivo di censura viene accolto in ragione del fatto che, nel libero esercizio del suo potere valutativo "il giudice deve, tuttavia, consentire o disporre una limitazione della libertà di circolazione del genitore affidatario e del figlio stesso se ritiene che tali limitazioni siano funzionali al perseguimento dell'interesse del minore", senza mettere in discussione l'affidamento condiviso la Corte afferma che "l’imporre un limite fisso temporale (il raggiungimento dell’età di tre anni) al periodo in cui permane il divieto di espatrio della minore, non espressamente condizionato, peraltro, al consenso dell’altro genitore affidatario e collocatario, non risulta rispondente all’interesse del minore".

Legittimo, quindi, limitare l'espatrio nel periodo iniziale della vita del minore (anche se il limite del compimento del terzo anno non costituisce certo uno spartiacque comprensibile, nota dello scrivente), stabilendo che, "in definitiva, non è funzionale all’interesse del minore il passaggio diretto dal divieto assoluto al potere assoluto di espatrio, rimesso alla decisione del solo genitore non collocatario che risiede all’estero, essendo necessaria una modulazione concordata tra i genitori o disposta dal giudice".

La decisione è stata quindi Cassata con rinvio alla Corte D'Appello in diversa composizione.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 2945 2025

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