Sanzionato con la sospensione l'avvocato che non invia il Modello 5

A cura della Redazione.
Sanzionato con la sospensione l'avvocato che non invia il Modello 5

Deve essere sanzionato l'avvocato che non invia la comunicazione annuale obbligatoria del Modello 5 in quanto tale omissione comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense.

Così ha stabilito il CNF nella sentenza n. 396/2024, pubblicata sul sito del Codice deontologico il 9 giugno 2025.

Martedi 5 Agosto 2025

Il caso: La Cassa Forense comunicava al COA degli avvocati di Catania il mancato adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria, (il così detto Mod. 5) per gli anni 2016 (mod. 5/2017),2017 (mod. 5/2018) e 2018 (mod. 5/2019) da parte dell'avv. Tizio.

Instauratosi il procedimento disciplinare davanti al CDD, veniva approvato il seguente capo di imputazione. “Avere violato l’art. 16 e 70 comma 4 del Codice deontologico Forense e dell’art. 17 Legge 576/1980 per avere omesso il segnalato invio della comunicazione annuale obbligatoria Modello 5/19 in relazione al reddito netto professionale e volume d’affari prodotti negli anni 2016,2017 e 2018. Violazione commessa in permanenza”.

Nel corso del procedimento disciplinare l’incolpato veniva convocato per la data del 12 gennaio 2024, ma nella stessa giornata inviava richiesta di rinvio basata su un allegato certificato medico datato il giorno precedente, che attestava una patologia di lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 5 di riposo assoluto; il CDD rigettava la richiesta, rilevando che la certificazione prodotta non attestava un impedimento assoluto a comparire e procedeva in assenza dell’incolpato.

All’esito dell’istruttoria, il CDD riteneva accertata la responsabilità dell’incolpato per gli illeciti contestati e comminava la sanzione di mesi 4 di sospensione.

L'avv. Tizio impugna il suddetto provvedimento avanti al CNF, chiedendo di annullare la decisione per i seguenti motivi:

  • per violazione del diritto di difesa, in ragione del mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute;

  • in subordine, di riformarla, annullandola ed archiviando la notizia disciplinare per insussistenza di violazioni deontologiche ovvero applicando la più lieve sanzione dell’avvertimento o della censura.

Il CNF, nell'accogliere parzialmente il ricorso dell'avv. Tizio, osserva quanto segue:

a) Il primo motivo viene rigettato in quanto la valutazione dl Cdd è conforme alla costante giurisprudenza, domestica e di legittimità, come dimostrato da Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022 che, di recente, ha considerato non assoluto un impedimento identico alla situazione rappresentata al CDD dall’odierno incolpato;

b) Per quanto riguarda il merito della vicenda, l'omissione contestata, che è stata oggetto di ammissione da parte dello stesso incolpato, comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare;

c) Ne deriva che quella che può apparire come una semplice dimenticanza o comunque una violazione di scarsa rilevanza, risulta invece gravemente lesiva del sistema assistenziale e previdenziale di cui anche coloro che omettono le prescritte dichiarazioni, e di conseguenza anche i relativi versamenti, comunque si giovano;

d) Sotto il profilo della entità della sanzione, nel caso di specie appare effettivamente eccessiva la sanzione di mesi quattro di sospensione dell’attività professionale: pertanto il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e applica all’incolpato la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per mesi due.

Allegato:

Cnf sentenza 396 2024

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