Avvocato non invia il modello 5: prescrizione e decorrenza per l’irrogazione delle sanzioni

Avvocato non invia il modello 5: prescrizione e decorrenza per l’irrogazione delle sanzioni

Con la sentenza n. 27509/2019, pubblicata il 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al termine entro il quale la Cassa Forense può irrogare le sanzioni all’avvocato per l’omesso invio della comunicazione dei redditi (c.d. Modello 5) e sulla decorrenza del suddetto termine.

Lunedi 4 Novembre 2019

IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione avverso la cartella di pagamento promossa da un avvocato al quale la Cassa Nazionale Forense aveva irrogato la sanzione per il mancato invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini IVA, per due anni consecutive.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dal legale rimasto soccombente.

Secondo la Corte territoriale, l’omesso invio del modello 5 rientra nella categoria degli illeciti permanenti con la possibilità da parte dei soggetti obbligati di procedere sempre all’adempimento e, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla consumazione dell’illecito coincidente con l’invio delle comunicazioni reddituali non era iniziato e, quindi, alla data della notifica della cartella esattoriale per il legale non poteva ritenersi maturata la prescrizione.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello promossa dal legale, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, lo ha accolto con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.

Secondo gli Ermellini:

  1. Il fatto che la Corte di Appello abbia incentrato la decisione evocando, agli effetti del decorso della prescrizione, l’istituto dell’illecito permanente per qualificare l’inadempimento dell’invio delle comunicazioni obbligatorie è fuorviante, in quanto l’illecito permanente rientra in una categoria giuridica estranea al diritto civile;

  2. Il termine per l’irrogazione delle sanzioni per l’omesso invio delle comunicazioni reddituali è soggetto alla prescrizione quinquennale;

  3. In merito all’individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa, secondo quanto affermato dalla dominante giurisprudenza dei giudici di legittimità, deve necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all’iscritto per assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980, così come previsto dal secondo comma dell’art.19, secondo il quale «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data dì trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23».

  4. Pertanto,  il decorso della prescrizione quinquennale per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omesso invio del modello 5 inizia dallo scadere dei trenta giorni successivi alla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.27509/2019

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