La necessaria convivenza tra negoziazione assistita e mediazione

La necessaria convivenza tra negoziazione assistita e mediazione

L'introduzione della negoziazione assistita non elimina in alcun modo la mediazione obbligatoria, ponendo al più un problema di coordinamento tra i due istituti.

La negoziazione assistita può certamente rappresentare un primo approccio alla soluzione negoziale della controversia.

Lunedi 4 Novembre 2019

La differenza tra i due istituti

Principalmente, risiede proprio nella presenza di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il MEDIATORE, che è chiamato ad agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo.

I due istituti sono destinati a convivere, in quanto, se è vero che il risultato finale può essere il medesimo (un accordo avente natura negoziale), diversa è la modalità seguita per raggiungerlo.

Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità.

Mediazione obbligatoria o facoltativa

La mediazione può essere obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, facoltativa ovvero disposta dal Giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di Appello, può imporre l’esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice).

Assistenza legale

La negoziazione assistita facoltativa necessita dell’assistenza di un legale per ognuna delle parti; l’articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs.28/10, come modificato dal D.L.69/13 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 9 agosto 2013, stabilisce, per le mediazioni obbligatorie, ossia le procedure in  cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la necessaria presenza dell’avvocato che assiste la parte.

L’argomento di cui sopra riguarda anche il settore assicurativo sui seguenti aspetti evidenziati e contrassegnati (*):

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA/Procedura

  • CONTRATTI ASSICURATIVI: Mediazione

  • RISARCIMENTO DANNO PER SINISTRI STRADALI e DA CIRCOLAZIONE DI NATANTI, FINO A 50 MILA EURO: Negoziazione Assistita

AVVERTENZE ASSICURATIVE

Le garanzie assicurative Tutela Legale coprono le spese occorrenti agli istituti sopra evidenziati (stragiudiziali), esclusa l’indennità del MEDIATORE, e sempre ché l’azione sia concordata con gli Uffici del Ramo, dopo opportuna lettura della documentazione prodotta dal Cliente.

Per il settore R.C. Auto, invece, le garanzie integrative Tutela Legale (e Peritale), escludono le vertenze in ambito "risarcimento diretto" qualora il Cliente abbia "ragione al 100%", diversamente potrà accedere alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA usufruendo e concordando con gli Uffici del Ramo l’apertura di tale procedura con nomina di un proprio Legale o Perito di fiducia, ferma restando l’esclusione delle vertenze contro il proprio Assicuratore R.C. Auto.

Fausto Spaggiari - Consulente



Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.044 secondi