ATP: inammissibile la causa di merito per il solo recupero delle spese legali

ATP: inammissibile la causa di merito per il solo recupero delle spese legali

L'ATP instaurato dalle parti e finalizzato al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio non ripetibile non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite.

Lunedi 11 Agosto 2025

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13385/2025.

Il caso: La Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile per difetto di interesse un’azione promossa da Tizio di accertamento negativo della sua responsabilità di odontoiatra svolta nei confronti di Mevia, finalizzata al recupero delle spese sostenute nel corso di una ATP medico-legale avviata dalla controparte.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, in particolare, per quel che qui rileva, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento alla domanda, svolta nel successivo giudizio di merito, di condanna della controparte al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute dalla parte resistente in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, essendo mancata la considerazione che le spese di difesa nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva erano conseguenti all’iniziativa intrapresa da Mevia al fine di azionare una pretesa che, anche sulla base di una valutazione ex ante, era risultata manifestamente infondata ovvero era stata dalla stessa rinunciata.

Per la Suprema Corte la doglianza è infondata:

a) la ATP preventiva di cui al novellato art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi pertanto tecnicamente intendere come una fase giudiziale: pertanto il procedimento instaurato dalle parti ai suddetti fini non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite;

b) di conseguenza, una volta promossa la lite da una delle parti, le spese che attengono alla fase stragiudiziale vanno liquidate come “danno emergente”, purché provate e documentate;

c) pertanto, le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a causa dell’altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ai sensi della normativa sopra citata ove la pretesa sia coltivata dall’altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova;

Da ciò discende il seguente principiuo di diritto: “Sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di ATP, intende ottenere un accertamento negativo della sua responsabilità prospettata nell’ambito di detto procedimento, posto che la ATP entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l’azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell’attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale”

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