Con l’ordinanza n. 35510/2021, pubblicata il 19 novembre 2021, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Mercoledi 24 Novembre 2021 |
IL CASO: La questione esaminata nasce da due decreti con i quali, nell’ambito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo per l’individuazione dei vizi relativi ad alcuni immobili di proprietà della resistente, il Giudice aveva liquidato il compenso spettante al consulente tecnico nominato in sede di istruzione preventiva ponendolo a carico delle parti in solido in via di anticipazione.
Avverso i decreti di liquidazione proponeva ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione la società resistente deducendo con un unico motivo l’erroneità degli stessi, evidenziando che le spese del procedimento di istruzione preventiva dovevano essere poste a carico soltanto della ricorrente..
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, originaria resistente, accogliendo il motivo del ricorso.
I decreti impugnati sono stati ritenuti illegittimi dai giudici della Cassazione i quali li hanno cassati limitatamente alla parte in cui avevano posto a carico delle parti in solido in via di anticipazione i compensi del C.T.U., nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, e decidendo nel merito li hanno posti a carico della parte istante.
Secondo gli Ermellini:
1. il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c;
2. il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.
Pertanto, hanno concluso, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.