Termini e modalità di liquidazione delle spese di lite nell'ATP

Termini e modalità di liquidazione delle spese di lite nell'ATP

Le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo vanno liquidate nel successivo giudizio di cognizione, anche nel caso in cui il ricorrente originario non ne faccia espressa richiesta.

Giovedi 20 Giugno 2019

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15492/2019, pubblicata il 7 giugno scorso.

IL CASO: All’esito di un giudizio di merito il Tribunale, nell’accogliere la domanda dell’attore, condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite senza tener conto nella liquidazione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dall’attore prima del suddetto giudizio.

Il Tribunale rigettava anche l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’attore, ritenendo che nessuna domanda era stata espressamente formulata da quest’ultimo per la liquidazione delle spese relative al procedimento sommario.

La sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale osservava che per la liquidazione delle spese relative all’accertamento tecnico preventivo è sempre necessaria una esplicita richiesta della parte vittoriosa, anche nel caso in cui il relativo fascicolo sia acquisito nella causa di merito. Ciò, secondo la corte territoriale, in quanto l’accertamento tecnico preventivo è sempre un procedimento distinto dal giudizio di merito. Nel caso di specie nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dall’attore.

Quest’ultimo, quindi, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 91 c.p.c., in quanto, secondo il ricorrente, la decisione impugnata era errata poichè una volta acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo questo entra a far parte della causa di merito e di conseguenza la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte è riferita anche a quelle relative al giudizio sommario, in quanto funzionalmente collegate.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione impugnata e nell’accogliere il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, ha osservato che:

  1. le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000);

  2. le spese dell’accertamento tecnico preventivo sono collegate alla domanda e alla sua decisione e quindi, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite;

  3. di conseguenza il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda da parte del soggetto vittorioso, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15492/2019

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