La c.d. “personalizzazione del danno non patrimoniale” deve essere allegata e provata

La c.d. “personalizzazione del danno non patrimoniale” deve essere allegata e provata

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15084 del 31.05.2019 affronta la problematica della c.d. “personalizzazione” del danno non patrimoniale subito da un soggetto a seguito di un sinistro stradale

Giovedi 20 Giugno 2019

La questione riguarda la “tecnica di liquidazione” del danno non patrimoniale e l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, in assenza della tabella unica nazionale prevista dall’art. 138 del codice delle assicurazioni per le c.d. macropermanenti.

L’art. 138 del codice delle assicurazioni, così come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, al 2^ e 3^  comma così prevede: “ La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

a)  agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b)  la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c)  il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d)  il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e)  al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f)  il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 3.  Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento” .

In assenza della tabella unica nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile le tabelle redatte dal Tribunale di Milano ( In cassazione Civile n. 12408/11: "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agliartt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" ) che prevedono espressamente, tra l’altro, la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.

Il Giudicante dovrà in presenza di precise e specifiche allegazioni e conseguenti riscontri probatori riconoscere e liquidare non solo il danno biologico ma anche il danno morale ed esistenziale ovvero il danno dinamico- relazionale “personalizzando” l’importo dovuto al danneggiato al caso concreto. La Suprema Corte nell’ordinanza 15084/2019 così scrive: “…che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Sez. 3 -, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017,); che, in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame; che, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come il primo giudice avesse dato conto dell'espressa considerazione (tra le altre) della dimensione morale-soggettiva dei pregiudizi subiti dal L. per effetto del sinistro stradale dedotto in giudizio, liquidandolo in una misura coerente con le previsioni tabellari allegate, senza che l'odierno ricorrente abbia adeguatamente allegato e provato (come allo stesso incombeva) il ricorso di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive riscontrate a suo carico nel corso dell'istruttoria..”.

Gli Ermellini evidenziano come il danno non patrimoniale abbia per così dire un “aspetto comune a tutti i danneggiati” e, va liquidato secondo il criterio del punto di invalidità, ad esso può essere aggiunto una ulteriore liquidazione secondo il criterio della personalizzazione sempreché sia allegato e provato il carattere specifico del caso concreto. La Corte di Cassazione sottolinea come il Giudice possa ricorrere alla liquidazione secondo equità ma debba pur sempre operare un adeguato ragionamento basato sull’incarto processuale e soprattutto sul materiale probatorio acquisito nel processo.

E’ necessario aggiungere che il riconoscimento e la liquidazione del danno morale è previsto anche per le c.d. micro permanenti. La Suprema Corte è tornata ad occuparsene con la sentenza n. 10816/2019 dando una adeguata interpretazione all’art. 139 del codice delle assicurazioni e riconoscendo tale tipologia di danno (l’art. 139 del codice delle assicurazioni così prescrive dai commi 1 a 3 : “1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni puntopercentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun puntopercentuale di invalidita' del relativo coefficientesecondo la correlazione esposta nel comma 6.

L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; b) a titolo di danno biologico temporaneo, e 'liquidato un importo di euro trentanove virgolatrentasette per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 2. Agli effetti di cui al comma 1 per dannobiologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. ((In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento  per danno biologicopermanente)). 3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”): “ Sul punto, occorre muovere dalla premessa che pure "all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (...) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851, ), essendosi ulteriormente precisato, da parte di questa Corte (quantunque con riferimento a lesioni che superano la soglia della micro-permanenza), che "in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione)", di talchè, ove "sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, ).

Orbene, siffatta "separata valutazione e liquidazione", nel caso del (sottosistema) delineato dall'art. 139, comma 3, cod. assicurazioni è affidato ad un aumento fino al 20% - disposto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato - di quanto liquidato a titolo di danno biologico. Ciò premesso, la sentenza impugnata, confermando (pure) sul punto quella del giudice di prime cure, ha ritenuto di dover risarcire - in applicazione del meccanismo "incrementativo" previsto dalla norma suddetta - "anche la sofferenza morale conseguita alle menomazioni patite", ritenendola "provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali", giustificando, così, su tali basi l'incremento fino alla misura massima del 20 %”. Pertanto, la Suprema Corte anche per le c.d. micro permanenti compie lo stesso percorso logico ritenendo fondamentale l’aspetto probatorio per il riconoscimento del danno morale.    

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15084/2019

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