Come si calcolano i diritti di usufrutto nel 2026

Ministero dell'Economia e delle Finanze: decreto 22 dicembre 2025.
A cura della Redazione.
Come si calcolano i diritti di usufrutto nel 2026

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 22 dicembre 2025, ha pubblicato i diritti di usufrutto e delle rendite per l'anno 2026.

Mercoledi 31 Dicembre 2025

Con il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2025 sono stati pubblicati i coefficienti per il calcolo dell'usufrutto che entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il valore del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, resta fissato in 40 volte l'annualità.

La tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto è consultabile in questa pagina e l'applicazione per il calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà è stata aggiornata sulla base del decreto.

Anche quest'anno il tasso legale di riferimento utilizzato per la tabella dei coefficienti resta ancorato al 2,50% nonostante che il tasso legale vigente nel 2026 sia sceso all'1,6%.

Il limite inferiore del 2,50% è stabilito dal comma 1-ter aggiunto all'art. 17 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (DLGS 346/1990 modificato dal DLGS 139/2024).

Il citato comma stabilisce infatti che "ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento".

Tale disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e l'aggiornamento si applica "agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

In altre parole, per effetto del citato comma, i coefficienti per il 2026 restano invariati rispetto al 2025, anno in cui era entrato in vigore il limite minimo del 2,50%.

Risorse correlate:


Di seguito il testo del decreto ministeriale:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2025

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 e dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

VISTO, in particolare, l’articolo 46, comma 5-bis del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, ove è stabilito che:
«Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

VISTO il comma 5-ter del medesimo articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, ove è stabilito che:
«Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

VISTO l’articolo 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, ove è stabilito che:
«Il valore dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione è determinato a norma dell’art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.»

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024 e dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

VISTO, in particolare, l’articolo 17, comma 1-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che:
«Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

VISTO il comma 1-ter del medesimo articolo 17, ove è stabilito che:
«Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

VISTO l’articolo 14, comma 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
«c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti;»

VISTO il decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dei valori di cui agli articoli 46 e 17 dei rispettivi testi unici, non può essere assunto un saggio legale inferiore al 2,5 per cento;


DECRETA

Art. 1

  1. Il valore del multiplo indicato nell’articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico dell’imposta di registro è fissato in quaranta volte l’annualità.

  2. Il valore del multiplo indicato nell’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni è fissato in quaranta volte l’annualità.

  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie è determinato assumendo il 2,5% quale misura di riferimento.


Art. 2

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli atti pubblici, alle scritture private, alle successioni e alle donazioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Il Vice Ministro: Leo

Allegato:

MEF decreto usufrutto rendite pensioni 2026

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