Con l'ordinanza n. 33514/2025, pubblicata il 22 dicembre 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla validità della pec professionale quale domicilio digitale anche per gli atti estranei all’attività principale del destinatario, ribadendo il principio del c.d. “domicilio digitale unico”.
| Lunedi 5 Gennaio 2026 |
IL CASO: La vicenda esaminata tra origine da due avvisi di addebito emessi dall’INPS nei confronti di un imprenditore individuale, che venivano impugnati da quest’ultimo.
L’impugnazione veniva parzialmente accolta dal Tribunale il quale annullava uno degli avvisi e dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'altro avviso per essere stata proposta tardivamente, oltre il termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46/1999.
Avendo la Corte di Appello confermata la decisione del Tribunale, l'imprenditore investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo con un unico motivo la violazione di legge in merito alle modalità della notifica degli atti originariamente impugnati.
Con il ricorso sosteneva l’erroneità della decisione della Corte di Appello per aver ritenuto valida la notifica di uno dei due avvisi che era stata eseguita a mezzo pec. In particolare criticava la sentenza di secondo grado per aver, a suo dire, erroneamente applicato principi propri della materia fallimentare. Più precisamente contestava il richiamo alla giurisprudenza che sancisce la validità delle notifiche all'indirizzo PEC dell'imprenditore entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai fini della dichiarazione di fallimento (oggi, di apertura della liquidazione giudiziale). Secondo la tesi del ricorrente, tale principio non sarebbe estensibile al di fuori dell'ambito concorsuale.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha chiarito che la validità della notifica dell’avviso di addebito contestato non discende affatto dall'applicazione delle norme dettate in materia fallimentare.
Le disposizioni della legge fallimentare (artt. 10 e 15) e del Codice della Crisi d'Impresa (art. 40) hanno una finalità specifica e di carattere sostanziale: estendere la soggezione alle procedure concorsuali per un anno dopo la cancellazione, a tutela dei creditori e di interessi pubblicistici.
Nel caso esaminato hanno evidenziato gli Ermellini “ciò che appare decisivo rilevare, come peraltro già osservato dalle sentenze di merito e nemmeno contestato tra le parti, è che la casella PEC in questione era indubitabilmente ancora attiva e funzionante e valeva quindi a costituire il domicilio digitale del ricorrente. Dal momento che la casella era attiva valeva quale domicilio digitale e quanto indirizzato alla PEC costituiva notifica ricevuta dal ricorrente."
L'ordinanza in commento affronta e risolve importanti questioni relative alla validità delle notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con particolare riferimento all'utilizzo dell'indirizzo PEC professionale per atti non strettamente connessi all'attività d'impresa.
La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, incentrato sul concetto di "domicilio digitale" unico per i soggetti obbligati a detenerlo.
Il fatto che la casella PEC fosse materialmente attiva e funzionante al momento della notifica è l'elemento decisivo che la rende un valido domicilio digitale, a prescindere dalla cessazione dell'attività imprenditoriale e dalla cancellazione dal registro delle imprese.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: nel caso dell'imprenditore individuale, non esiste una duplicità di soggetti giuridici. L'imprenditore e la persona fisica coincidono perfettamente, e non vi è alcuna limitazione normativa che circoscriva l'utilizzo della PEC alla sola attività d'impresa.
Relativamente alla questione sulla validità della PEC professionale quale domicilio digitale valido anche per atti estranei all'attività principale, l'ordinanza in commento si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato che afferma il principio del "domicilio digitale unico".
Richiamando propri precedenti, la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale: "in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (Cassazione 1615/2025).
Il principio enunciato si fonda su un quadro normativo preciso che ha introdotto l'obbligo per le imprese individuali di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro delle Imprese (L'art. 5 del D.L. n. 179/2012), sull’art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012 che ha istituito il concetto di "domicilio digitale" per i professionisti, coincidente con l'indirizzo PEC comunicato all'ordine di appartenenza e sull’art 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che ha creato l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), che è un pubblico elenco che raccoglie gli indirizzi PEC di imprese e professionisti, rendendoli accessibili a chiunque.
La normativa, quindi, identifica un domicilio digitale ufficiale e pubblico (quello iscritto in INI-PEC) come luogo di notifica per i soggetti obbligati, senza porre distinzioni sulla natura o l'oggetto dell'atto da notificare.
Come affermato in modo costante dalla giurisprudenza l'obbligo di dotarsi di una casella PEC comporta anche il dovere di garantirne il corretto funzionamento e di controllarla regolarmente.
La notifica si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, che attesta la disponibilità del messaggio nella casella del destinatario, indipendentemente dalla sua effettiva lettura .
Eventuali problemi tecnici, come il recapito del messaggio nella cartella "spam", non costituiscono caso fortuito e rientrano nel rischio a carico del titolare della casella, che ha l'onere di adottare le cautele necessarie.
Infine, la tendenza verso un domicilio digitale unificato è ulteriormente confermata dalla recente piena operatività dell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), istituito dall'art. 6-quater del CAD.
L'INAD è il pubblico elenco contenente i domicili digitali delle persone fisiche e degli enti non tenuti all'iscrizione nel registro INI-PEC. La normativa prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi abbiano come domicilio digitale quello presente in INI-PEC, ma dà loro la facoltà di eleggerne uno diverso (personale) su INAD.
Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito, questa facoltà conferma, a contrario, che in assenza di una scelta esplicita, l'indirizzo professionale è l'unico domicilio digitale valido per ogni tipo di comunicazione e notifica.