La responsabilità penale degli Enti è stata introdotta nell'Ordinamento giuridico italiano con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Essa costituisce una responsabilità autonoma "amministrativa" sebbene, allo stesso tempo, essa rivesta una natura sostanziale penale che si aggiunge a quella della persona fisica.
| Mercoledi 7 Gennaio 2026 |
In base alla normativa emanata, gli Enti (società, consorzi, associazioni) possono essere sanzionati se un loro soggetto (amministratore, o dipendente) commetta specifici reati nell'interesse o a vantaggio dello Ente, salvo che lo stesso non dimostri di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenirli.
Pertanto, si ritiene che il provvedimento costituisca una svolta epocale poiché con esso è stato riconosciuto per la prima volta il principio che anche le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere per illeciti penali commessi da parte di soggetti apicali o da loro dipendenti.
Fino alla sua introduzione, vigeva il principio sancito dall'art. 27 della Costituzione, in base al quale "la responsabilità penale è personale" il che escludeva la possibilità che un Ente potesse essere sanzionato penalmente.
ll D.lgs. 231/2001 ha, quindi, il merito di avere introdotto una nuova "responsabilità amministrativa da reato" per gli Enti, che, pur avendo caratteristiche simili a una responsabilità penale, mantiene formalmente una natura amministrativa
I reati che possono determinare la responsabilità dell'Ente sono quelli previsti nel D.lgs. 231/2001 e sono suddivisi in diverse categorie.
Tra i più rilevanti si annoverano:
Reati contro la Pubblica Amministrazione,
Reati societari, come il falso in bilancio;
Reati in materia e di sicurezza sul lavoro;
Reati ambientali;
Reati informativi e trattamento illecito dei dati;
Reati di criminalità organizzata al riciclaggio e al traffico di influenze illecite.
Tale elenco è stato ampliato nel corso degli anni successivi per adeguarlo alla continua evoluzione della normativa in materia .
Le sanzioni previste per gli Enti possono essere di diversa natura e gravità e si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
Le sanzioni pecuniarie rappresentano la forma principale di sanzione e sono proporzionate alla gravità del reato e alla capacità economica dell'Ente.
Le sanzioni interdittive, possono comprendere la sospensione o la revoca di autorizzazioni, la sospensione dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici. Inoltre a tanto vanno aggiunte:
la confisca del profitto del reato;
la pubblicazione della sentenza di condanna.
Le sanzioni interdittive possono avere un impatto devastante per l'Ente, soprattutto per quelli che operano in settori in cui il rapporto con la Pubblica Amministrazione è fondamentale.
Tuttavia, il Decreto ha previsto anche alcune cause di esclusione della responsabilità per l'Ente tra cui la più rilevante è legata all'adozione e all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto il quale costituisce, in effetti, uno degli aspetti più innovativi del provvedimento.
Il modello, sebbene non obbligatorio, rappresenta uno strumento fondamentale di difesa per l'Ente laddove sia adeguato alle specificità dell'Ente e contenga misure organizzative e procedurali tali da ridurre al minimo il rischio di commissione di illeciti sebbene l'adozione di eso non sia sufficiente da sola ma è necessario che l'Ente dimostri di averlo di fatto implementato e che sia stato applicato in maniera efficace.
Questo compito è affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV), che deve essere dotato di autonomi poteri di controllo e di un'adeguata indipendenza.
Se l'Ente dimostra di aver adottato un modello idoneo e di aver istituito un OdV efficiente, può essere escluso dalla responsabilità.
L'adozione di un modello organizzativo non è solo uno strumento di difesa, ma anche una forma di tutela per l'Ente, che può dimostrare di aver agito in buona fede e in conformità con la legge.
Altre cause di esclusione della responsabilità per l’Ente si riferiscono al caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto subordinato e l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire tale comportamento.
Per tale ragione, la normativa ha spinto le aziende a dotarsi di strumenti di controllo interno sempre più sofisticati, incentivando la prevenzione di comportamenti illeciti.
Tuttavia, la sua reale efficacia dipende dalla concreta applicazione e dall'impegno dell'Ente nel rispettare le normative vigenti, evitando così non solo le sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche danni alla propria reputazione.
E’ quanto accaduto in alcune gravi vicende che hanno suscitato la riprovazione dell’Opinione Pubblica causati dalla mancanza o da una insufficiente adozione di misure di prevenzione che hanno causato un gran numero di Vittime, come, ad es, nel caso del disastro del Ponte Morandi o della tragedia della Funivia del Mottarone e non solo.
Come innanzi chiarito, la responsabilità amministrativa posta a carico di Società ed Enti si configura in presenza di determinati reati commessi, sia da parte di soggetti apicali che da dipendenti, nello interesse o a vantaggio della persona giuridica.
Si tratta, quindi, di una responsabilità che non sostituisce bensì affianca la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l’illecito e dalla quale l’Ente può essere esonerato solo ove dimostri che il fatto occorso non derivi da un proprio deficit di natura organizzativa (c.d. colpa da organizzazione).
È il caso, ad esempio, del reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. che, in ipotesi di infortunio in azienda, può essere contestato oltre al datore di lavoro o all’eventuale diverso soggetto delegato alla sicurezza ma anche alla stessa Società, come accaduto nei casi innanzi ricordati.
Di qui l’importanza di dotarsi di un modello organizzativo, che costituisce uno strumento che, se adottato ed attuato in azienda, permette all’Ente di sottrarsi alla propria responsabilità e all’irrogazione delle relative sanzioni come innanzi descritte sia pure in sintesi.
L’accertamento della responsabilità penale
Sia la responsabilità penale della persona fisica sia la responsabilità amministrativa dell’Ente vengono accertate, di norma, nell’ambito del medesimo processo penale, all’esito del quale, in ipotesi di condanna, possono essere irrogate le seguenti sanzioni come innanzi accennate:
di natura penale per la persona fisica (reclusione e/o multa, arresto e/o ammenda, a seconda della tipologia di reato commesso, oltre alle c.d. “pene accessorie”);
di natura amministrativa per l’Ente, ovvero sanzioni principalmente di natura pecuniaria (da 25.800,00 a 1.549.000,00 euro ); interdittiva che vanno dall’esercizio dell’attività, sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni o finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi), alle quali si aggiungono la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.
Le peculiarità del processo penale a carico dell’Ente
Il processo penale a carico di Società ed Enti è disciplinato dal D.Lgs 231/2001 e dalle norme del codice di procedura penale, ove siano con esso compatibili.
Tuttavia, rispetto all’ordinario processo penale per l’Ente sono previste alcune peculiarità, ed in particolare le seguenti.
La partecipazione dell’Ente al procedimento
Di regola l’Ente partecipa al procedimento penale costituendosi con il proprio legale rappresentante con il deposito di una dichiarazione ad hoc presso l’Autorità Giudiziaria procedente e con l’assistenza di un difensore di fiducia ovvero d’ufficio.
Tuttavia, qualora il rappresentante legale sia soggetto imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’Ente, come nel caso del reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., nell’ipotesi in cui lo stesso sia anche il soggetto responsabile in materia di sicurezza, l’Ente, stante l’evidente conflitto di interessi, può partecipare al processo soltanto mutando la propria rappresentanza, attesa la inefficacia in giudizio sia dell’atto di nomina del difensore di fiducia sia dell’atto di costituzione in giudizio compiuti dal legale rappresentante che sia incompatibile.
Le indagini preliminari e l’applicazione delle misure cautelari
Rispetto all’ordinario processo penale, la fase delle indagini preliminari riveste un ruolo particolare, in quanto appare a tutti gli effetti finalizzata al recupero dell’Ente alla legalità, come dimostra la particolare attenzione riservata dal Legislatore alla disciplina delle misure cautelari.
Invero, come per la persona fisica, anche le Società ed Enti, possono essere destinatari, sin dalla fase delle indagini preliminari, di un provvedimento del Giudice applicativo di una misura cautelare che, nel caso dell’Ente, consiste nell’applicazione, in via cautelare, delle sanzioni interdittive sopra menzionate.
Tuttavia, a differenza di quanto accade alla persona fisica, nei confronti dell’Ente è previsto un contraddittorio di natura preventiva, con la fissazione di apposita udienza da parte del Giudice, a seguito della richiesta del P.M. di applicazione della misura.
In tale udienza, in particolare, le misure cautelari possono essere sospese se l’Ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione delle sanzioni interdittive, ovvero:
– l’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un modello organizza tivo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– il risarcimento del danno arrecato e la messa a disposizione del profitto conseguito dal reato.
Qualora tali adempimenti siano realizzati, il Giudice revoca la misura cautelare ma in caso contrario la ripristina.
Durante la fase delle indagini preliminari, peraltro, il Giudice può disporre nei confronti dell’Ente il sequestro del prezzo o del profitto del reato, suscettibili di confisca attraverso un sequestro preventivo.
La fase delle indagini preliminari, in ogni caso, può concludersi per l’Ente in due modi:
1) con l’emissione, da parte del P.M., di un decreto motivato di archiviazione, qualora all’esito dell’investigazioni egli ritenga non sussistano, a carico dell’Ente e a prescindere dall’esito delle indagini sulla persona fisica, i presupposti della cd. “colpa da organizzazione”
2) con la formale contestazione all’Ente, da parte del P.M., dell’illecito amministrativo dipendente dal reato. con la quale si apre la fase processuale vera e propria.
Va, comunque, sottolineato che, a differenza di quanto previsto per il processo penale ordinario, non vi è alcun controllo giurisdizionale sul mancato esercizio della azione penale che costituirebbe, secondo la Dottrina prevalente, una grave mancanza dell’impianto normativo.
Sia in sede di udienza preliminare sia alla prima udienza dibattimentale (rectius predibattimentale), come previsto per la persona fisica, l’Ente può scegliere di definire il procedimento per il tramite di un rito alternativo, ovvero in particolare il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento).
L’Ente, peraltro, può anche accettare l’eventuale decreto penale di condanna emesso dal Giudice, con il pagamento della sola sanzione pecuniaria e rinuncia all’opposizione.
Non è, invece, prevista per l’Ente la possibilità di attivare l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.14840/2023, benché non manchino aperture in tal senso da parte di Giudici di merito.
Qualora l’Ente decida di affrontare il dibattimento, tentando di dimostrare nella fase istruttoria l’insussistenza della c.d. “colpa di organizzazione, il processo a carico può, in definitiva, concludersi con l’emissione, da parte del Giudice, di 3 tipologie di sentenze:
1) Sentenza di esclusione della responsabilità dell’Ente se l’illecito amministrativo contestato non sussiste ovvero manca, è insufficiente o contraddittoria la prova dello stesso;
2) Sentenza di condanna, con applicazione delle sanzioni sopra indicate se l’Ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato;
3) Sentenza di non doversi procedere, quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’Ente è estinto per prescrizione.
Una problematica molto dibattuta in Dottrina, in questi casi, è quella della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente. (v. D. Belloni, La costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in Riv Giurisprudenza Penale,2019).
L’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto l’illecito amministrativo si riconnette a una questione di ordine sostanziale, ovvero quella concernente la natura della responsabilità disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2001.
Quest’ultima, sia se ricondotta nell’alveo della responsabilità penale, sia in quella amministrativa, riassume in sé i caratteri di entrambe e per questo taluni la qualificano come una sorta di tertium genus.
In effetti sul tema coesistono diversi orientamenti ermeneutici, a mente dei quali il Decreto avrebbe introdotto:
una responsabilità di tipo amministrativo;
una responsabilità di tipo penale;
un tertium genus di responsabilità, definito dalla stessa Relazione Ministeriale che accompagna la normativa in esame come una responsabilità che “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.
Sul punto va anche richiamato quanto autorevolmente affermato dalla Sezioni Unite deella Cassazione nel caso “Thyssenkrupp” (v. Cass pen., Sez. Un., sentenza n. 38343,24 aprile 2014).
Invero, secondo i Giudici di legittimità, “il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un “tertium genus” compatibile coi principi di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza”.
Inoltre, a norma dell’art. 8 del Decreto, rubricato come “Autonomia delle responsabilità dell’Ente”, la responsabilità dell’Ente sussiste anche qualora l’autore del reato non sia stato identificato ovvero il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.
La commissione del reato, pertanto, costituisce l’elemento costitutivo di una più ampia fattispecie che emerge dalla disciplina introdotta dal Decreto, e segnatamente dagli artt. 6 e 7, in base ai quali l’Ente è chiamato a rispondere sulla base della c.d. colpa di organizzazione, ovvero la mancata adozione o l’inefficace attuazione di modelli organizzativi idonei ad impedire la commissione di reati nell’ambito dell’attività aziendale.
I criteri di imputazione oggettiva dell’illecito, tuttavia, dimostrano la stretta connessione tra l’illecito penale e la responsabilità dell’Ente poiché, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, si richiede che il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Pertanto, secondo la Giurisprudenza più autorevole, il reato sarebbe qualificabile come ‘proprio’ anche della persona giuridica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega ad essa il soggetto inserito nella sua compagine ed autore del reato.
Pertanto, non può escludersi che dallo stesso fatto dell’Ente possa derivare un danno risarcibile ai sensi dell’art. 185 c.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p. e applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 34 del Decreto, per il quale il danneggiato possa agire in via diretta.
Tale interpretazione appare, altresì, obbligata al fine di rendere effettiva la previsione di cui all’art. 24 Cost., secondo cui sussiste in capo a ogni consociato la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.
Sul punto anche la Giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire, di recente la dibattuta questione.
Con Ordinanza n. 689/2019 del 7 maggio 2019, la Sezione Unica Penale del Tribunale di Trani ha ritenuto ammissibili le costituzioni di parte civile nei confronti della …............. S.p.a., società imputata nel processo penale riguardante il grave disastro ferroviario avvenuto in Puglia, sulla tratta Andria-Corato (v allegato).
Il Tribunale, revocando la precedente e opposta decisione del Giudice dell’udienza preliminare, ha disposto che i danneggiati da reato possano esercitare la loro pretesa direttamente nei confronti dell’Ente.
Alle argomentazioni proposte dai difensori delle parti civili, il Collegio aggiunge che non sarebbe ostativo, ai fini della possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell’Ente, il mancato esercizio della delega richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. u), della L. n. 300 del 2000, che prevede la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile.
Il Legislatore, infatti, non avrebbe inteso adeguarsi alla delega in quanto essa individua un criterio peggiorativo rispetto al regime delineato dal codice di rito, che sarebbe applicabile in forza del principio generale contenuto negli artt. 34 e 35 del D.Lgs n.231.
Peraltro, in relazione alla tesi c.d. “restrittiva”, va evidenziato che la Relazione illustrativa della Legge non contiene alcuna indicazione in ordine all’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente atteso che il Legislatore ha voluto derogare alle previsioni codicistiche e lo ha previsto espressamente (com., ad es., in materia di archiviazione o di riti speciali).
Un ulteriore argomento preso in esame dall’Ordinanza citata, sempre a favore della tesi dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente, è rappresentato dall’art. 12 D. Lgs. 231/2001 che, tra i casi di riduzione della sanzione pecuniaria applicabile, considera l’ipotesi in cui l’Ente, prima dell’apertura del dibattimento, abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso.
Analoga rilevanza assumono, inoltre, l’art. 17, che esclude la possibilità di irrogare sanzioni interdittive quando l’ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si sia comunque efficacemente operato in tal senso, e l’art. 19 che, in tema di confisca, fa espresso riferimento alla parte del prezzo o del profitto del reato che può essere restituita al danneggiato, consentendo di esercitare l’azione civile per l’accertamento della sussistenza di tale diritto nonché del quantum.
Infine, secondo il Tribunale, non osterebbe alla costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente neppure l’art. 54 del Decreto, relativo al sequestro conservativo, poiché tale norma riguarda la “sanzione pecuniaria”, mentre l’art. 316, c 1 c.p.p. riguarda la “pena pecuniaria”.
Pertanto, la norma del Decreto andrebbe a integrare la disciplina codicistica, senza derogare ad essa, e in particolare alle previsioni di cui ai commi 2 e 3, relative alle garanzie delle obbligazioni civili.
Inoltre, respingendo la tesi secondo cui non sarebbe individuabile un danno direttamente risarcibile, derivante dall’illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato, l’Ordinanza rileva che l’art. 50 del Decreto prevede la revoca delle sanzioni interdittive applicate in via cautelare non solo nell’ipotesi in cui vengano meno le esigenze cautelari, ma anche in presenza delle condizioni di cui all’art. 17 del Decreto tra cui, come sopra menzionato, vi è anche il risarcimento integrale del danno da parte dello stesso Ente.
Infine, ritiene il Tribunale di Trani che la interpretazione favorevole all’ammissibilità di un’azione risarcitoria diretta della parte civile nei confronti dell’ente non sia in contrasto con la Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea laddove essa afferma che l’art. 9 della Decisione Quadro del Consiglio 15 marzo 2001 2001/220/GAI, che riguarda la posizione della Vittima da reato, non osta a una normativa relativa alla responsabilità delle persone giuridiche, come quella italiana, che esclude che tale Vittima possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati dal reato.
Il Tribunale si è limitato a prendere atto che, secondo il sistema delineato dal diritto interno, l’Ente non è autore di un reato, e come tale è improprio il richiamo all’art. 9, senza tuttavia escludere espressamente che tale Vittima possa vantare nei confronti di esso una pretesa risarcitoria.
Per completezza di esposizione, va, comunque, segnalato che non si tratta, peraltro, dell’unico precedente pugliese, poiché nella stessa maniera si è espressa la Corte d’Assise di Taranto secondo cui “la mancanza di una disciplina espressa non può essere qualificata quale silenzio del legislatore, da colmare in via interpretativa con l’istituto dell’analogia, ma in realtà è espressione dell’assenza di specifica della disciplina della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente rispetto alla normativa dettata dal codice di procedura, potendosi quindi applicare direttamente l’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p. attraverso la clausola generale e già richiamata dell’art. 34 D.Lgs. 231/2001, tenuto conto che l’espressione “reato” e non quella più ampia di “illecito”, che eviterebbe qualsiasi obiezione di sorta, era l’unica che il Legislatore del 1930 avrebbe potuto usare, non potendosi mai lontanamente immaginare a quell’epoca che l’evoluzione economico-sociale avrebbe imposto la necessità di prevedere un sistema di illeciti di derivazione penale nei confronti delle persone giuridiche” (Corte di Assise di Taranto, ordinanza 4 ottobre 2016).
In definitiva, come innanzi evidenziato, la responsabilità penale degli Enti rappresenta una svolta nell'ordinamento giuridico italiano, che con la introduzione di una forma di responsabilità che, sebbene abbia natura amministrativa, produce effetti simili a quelli di una condanna penale.
A tal fine, sebbene, da un lato, il provvedimento in esame omette di chiarire in cosa consista il danno civilistico causato da un fatto proprio dell’Ente, non essendo facilmente individuabile un danno distinto da quello cagionato dal reato, dall’altro la tesi favorevole all’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente pare la più garantista per la tutela dei diritti vantati della parte civile.
Occorre, tuttavia, ribadire quanto la stessa Parte Civile ha sostenuto dinanzi al Tribunale di Trani, in maniera condivisibile:
a) la carenza di una specifica norma in seno al D.Lgs. 231/2001 relativa alle figure della persona offesa e della parte civile non sarebbe ostati- va, posto che l’art. 34 del Decreto prevede testualmente che “per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi, si osservano (…) in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale”.
A conferma della tesi in argomento, l’art. 38 del Decreto prevede, per il processo a carico dell’Ente e per il processo a carico dell’autore del reato, la regola del processo simultaneo.
Inoltre, l’art. 47, comma 1 del Decreto attribuisce la competenza funzionale del G.I.P. ad adottare misure cautelari a carico dell’Ente e l’art. 74, comma 1 del Decreto individua quale giudice dell’esecuzione quello richiamato dall’art. 665 c.p.p.
Da ultimo, allorquando il Legislatore ha inteso escludere la costituzione di parte civile nei confronti di un soggetto peculiare, quale i minori, lo ha fatto in modo espresso (art. 10 D.P.R. n. 448/1988);
b) la circostanza che l’art. 54 del Decreto non richiami la parte civile quale soggetto promotore del sequestro conservativo non sarebbe ostativa a tale possibilità, in quanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che il Legislatore non ha avvertito l’esigenza di derogare alla disciplina codicistica.
In conseguenza, la responsabilità da reato sarebbe riconducibile, alla stregua dei consolidati criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla “materia penale”, in quanto particolarmente afflittiva e capace di determinare una grave compressione dei diritti dell’Ente.
A tal fine va osservato che sebbene il Decreto fuoriesca dagli schemi tradizionali del diritto penale, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, nonché tra pene principali e pene accessorie, il sistema da esso introdotto, volto a contrastare il fenomeno della criminalità d’impresa e la carenza di controlli o modelli organizzativi, rivela una stretta correlazione tra l’accertamento della responsabilità penale e la sanzione da irrogare all’Ente e persegue di fatto “una massiccia finalità preventiva” di grande rilevanza giuridica da non sottovalutare.