Fine Vita: per la Consulta é illegittima la Legge della Toscana .. ma solo in parte

Fine Vita: per la Consulta é illegittima la Legge della Toscana .. ma solo in parte

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.204, dep. il 29/12/2025, ha respinto le censure avanzate con l’impugnazione da parte del Governo della Legge Regionale della Toscana n.16/2025 ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.

Lunedi 12 Gennaio 2026

Il quesito sottoposto alla Consulta verteva sulla competenza dello Stato o delle Regioni a legiferare in materia di fine vita.

Come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, che rivendicava l’esigenza di uniformare la disciplina a livello nazionale con la citata Legge, approvata lo scorso febbraio e impugnata dal Governo, la Regione non si era limitata ad applicare quanto stabilito dalla stessa Consulta con la sentenza 242 del 2019 (la c.d. Cappato/Dj Fabo), ma si era spinta ben oltre, cristallizzando condizioni e criteri su cui spetterebbe al Parlamento legiferare nella delicata materia.

Per contro, la Regione Toscana, che è stata la prima Regione in Italia a dotarsi di una norma in tema di suicidio assistito, ha difeso in giudizio la propria facoltà di dettare modalità e tempi certi per garantire un diritto al suicidio assistito del malato terminale nell’inerzia del Parlamento sul tema.

Nondimeno, si legge nel CS emanato, “la Corte ha ritenuto che, nel suo complesso, la Legge in discussione sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di dettare norme a carattere meramente organizzativo e proce- durale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale” .

Nel contempo, la Corte delle leggi chiarisce nella decisione che “numerose disposizioni” contenute nella normativa regionale hanno “illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale”.

In particolare, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024,che, invece, avevano esteso l’interpretazione dei “trattamenti di sostegno vitale” che costituiscono uno dei quattro criteri sanciti dagli stessi Giudici della Consulta per accedere ad un percorso di Fine Vita, come diremo oltre.

Tuttavia, la Corte ha precisato che resta intatto il “diritto” del paziente, che abbia già ottenuto il via libera al suicidio assistito, di fare affidamento sul SSN per ciò che riguarda il farmaco letale e la strumentazione necessaria alla sua somministrazione

Infine la Corte ha ritenuto che “l’introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale come quella impugnata non possa ritenersi preclusa dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio”.

Ne consegue che la sentenza in commento, a parere di chi scrive, non risolve il problema della competenza alla emanazione di una Legge sul Fine Vita da parte delle Regioni in luogo dello Stato poiché incentra il proprio esame sulla problematica del diritto del paziente ad avvalersi del suicidio assistito s in base ai criteri e modalità di esecuzione già in passato indicati dalla stessa Corte delle Leggi.

Secondo la Dottrina prevalente (v. Bilotti e Vari, la Legge della Toscana, Avvenire 10 Feb 2025) la L.R. su cui si discute è stata emanata su una materia, in cui rientra a pieno titolo il Fine Vita, che risulta “contra legem” poiché la nostra Costituzione riserva espressamente le materie dell’Ordinamento civile e penale all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Peraltro, tale Legge regolerebbe le «modalità organizzative», ossia le procedure mediante le quali le strutture sanitarie convenzionate dovrebbero consentirne l’esercizio, e, pertanto, sarebbe inutiliter data poiché si tratterebbe comunque, di regolare una materia che la Costituzione assegna alle Regioni, che esercitano una propria competenza legislativa, salvo che si tratti di normare principi fondamentali, come sancito dallo art.117,c.3 Cost., come ricordato dalla Corte con le due sentenze poste a fondamento della Legge Toscana e richiamate nel titolo della stessa per “l’attuazione delle sentenze della Consulta n.242/2019 e n. 135/2024” (v. commento dello stesso Autore, Fine Vita…ai Giudici l’ardua sentenza su qu esta Rivista, Lug 2024).

In conseguenza, non si può dubitare che la disciplina di una materia così delicata rientri nella competenza esclusiva del Parlamento poiché occorrerebbe garantire un’elementare esigenza di uguaglianza, per evitare che la disciplina dei rapporti tra privati e l’individuazione delle condotte penal- mente sanzionate possano essere differenti da Regione a Regione.

Inoltre, occorrerebbe stabilire l’ambito di applicazione di fattispecie di reato poste a tutela della vita umana ed individuare il confine della c.d autoreteminazione terapeutica del paziente dinanzi ad un male incurabile che possa incidere sulla volontà del malato nella decisione suicidaria.

A questo punto, appare lecito dubitare se la Legge varata non serva, invece, a riconoscere al paziente un più generale diritto all’assistenza al suicidio, nell’ambito di strutture sanitarie convenzionate e nei confronti del personale addetto alle stesse, sebbene tale diritto sarebbe stato già riconosciuto, in presenza di precisi presupposti sostanziali e procedurali, dalle decisioni del 2019 e del 2024 della Corte delle Leggi innanzi citate.

  • La Giurisprudenza costituzionale

Sul punto vale la pena di ricordare che già nel 2019 la Consulta aveva richiesto al Parlamento di colmare un vuoto normativo in materia di Fine Vita e aveva elencato i requisiti in possesso dei quali si può procedere al suicidio medicalmente assistito.

Va, comunque, sottolineato che la Corte non ha mai riconosciuto al malato un qualsivoglia diritto al suicidio assistito, neppure in presenza dei presupposti sostanziali e procedurali indicati nelle sentenze emanate.

Anzi. La Corte ha affermato con chiarezza l’impossibilità di desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto alla autodeterminazione individuale, così riconoscendo il preminente rilievo costituzionale del principio di “indisponibilità della vita umana” come pure l’illegittimità costituzionale della norma penale che sanzionava l’assistenza al suicidio.

Inoltre, benché la Corte abbia riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza da parte dei sanitari, la stessa ha anche precisato che con la propria decisione essa «si é limitata a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” poiché “resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o meno, a esaudire la richista del malato».

In nessun caso, dunque, una richiesta di assistenza al suicidio deve ritenersi vincolante nei confronti del personale sanitario, neppure laddove ricorrano i presupposti per la non punibilità del reato e tanto meno esiste un correlato diritto del paziente poiché la giurisprudenza della Corte non ha mai riconosciuto ad essi alcuna pretesa suicida esigibile.

Ne consegue una manifesta illegittimità costituzionale di proposte legislative, come quella accolta dall’Assemblea Regionale Toscana, per la palese violazione di un ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, come emerge dall’invito rivolto al Parlamento a legiferare (!!)?

Occorre tuttavia, sottolineare che la sentenza n.242/2019, è stata ritenuta una “sentenza – legge” per stigmatizzare il carattere politico della decisione che, in effetti, eccede le competenze assegnate ai Giudici dalla Costituzione.

Secondo altri commenti, tale decisione avrebbe essenzialmente una funzione ricognitiva di un’esimente dal reato in presenza delle quattro condizioni necessarie alla sua applicazione per colui il quale “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

In tale direzione, si ritiene che la Corte abbia voluto fornire soltanto alcune indicazioni al Parlamento su quali dovrebbero essere, alla luce del dettato costituzionale, le linee generali della normativa della materia dichiarata illegittima con la stessa decisione. ricorrendo ad una formulazione di tipo “normativo”.

Tuttavia, quanto al preteso fondamento di una qualche competenza legislativa regionale in materia di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, delineata dalla Corte, essa ha destato molte perplessità nella Dottrina prevalente nell’ambito della “tutela della salute” poiché si tratterebbe di una procedura medicalizzata che conduce alla morte a differenza di quanto concerne, ad es., l’utilizzo delle cd “cure palliative”.

Inoltre, questa chiave di lettura condurrebbe a presupporre che i principi fondamentali della delicata materia sarebbero quelli sanciti in una sentenza della Corte, così interferendo su una materia demandata al Parlamento riguardante l’Ordinamento penale, laddove la sentenza della Corte potesse essere intesa come diretta anche ai Consessi regionali (!!)

Peraltro, questa interpretazione si porrebbe, comunque, anche in violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l) e m) della Costituzione che riservano esclusivamente allo Stato la competenza legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, senza che su questo possano intervenire ingiustificabili disparità di trattamento per casi analoghi sul territorio nazionale.

Le prerogative che la Costituzione riconosce al Parlamento nazionale ed il principio di eguaglianza (art. 3, in relazione all’art. 117, co. 3, Cost.) esigono che i principi fondamentali di una materia di legislazione concorrente regionale vadano contenuti in una Legge del Parlamento nazionale, in quanto è lo Stato l’unico soggetto capace di garantire ai diritti inviolabili dell’Uomo un eguale trattamento sull’intero territorio nazionale, escludendo ogni fondamento giuridico anche alle pratiche di c.d. “turismo della morte” in altri Stati, come si legge sulla stampa quotidiana.

Tale approccio in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, viene spesso messa in discussione, sebbene costituisca, invece, un dovere costituzionale quello di riconoscere e garantire i diritti inviolabili e la tutela della vita di ogni individuo, che l’art. 2 Cost. demanda alla Repubblica in quanto tale, come afferma la stessa Corte nella sent. n. 242/2019, che le Regioni sono chiamate a rispettare.

In tal senso depone, in materia di “Fine Vita”, la sentenza della Corte costituzionale n.262/2016 in relazione ad una Legge della Regione Friuli VG, introdotta con il dichiarato intento di rimediare alla temporanea inerzia del legislatore statale in tema di disposizioni anticipate di tratta- mento sanitario, successivamente disciplinate con la legge n. 219/2017.

Ebbene, a questo proposito la Corte ha sancito che “una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita (…) necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile” disposta dalla Costituzione”con prevedibili rischi di una disarticolazione su base regionale delle condizio ni riguardati il sofferente nel caso dell’aiuto al suicidio.

La stessa Corte, nell’ordinanza n. 207/2018 che precede la sentenza 242/2019, ha sottolineato, nella materia de qua, “l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il Legislatore è chiamato a compiere. In conseguenza questa Corte reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa”.

In definitiva, la questione della definizione dell’ambito della competenza legislativa regionale in materia pone, quindi, il problema della sussisten-za o meno di un dovere di erogare la prestazione produttiva di morte.

  • La tutela della Vita nelle decisioni della CEDU

Tali considerazioni trovano puntuale riscontro anche nella sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo n.50/2022, ove si precisa che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art.2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello -di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.

Laddove questi principi vengano a coinvolgere materie anche di competenza legislativa concorrente delle Regioni, come per la tutela della salute, non va, tuttavia, dimenticato “che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica deve essere garantito in condizioni di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale”..

Nella sentenza citata la Corte Europea ricorda di avere chiarito in più occasioni che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., “sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Esso «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona» ed (…) è il “primo dei diritti inviolabili dell’uomo, in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda, come si è ricordato, «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.

Questa linea ha trovato una significativa conferma nella giurisprudenza europea dei diritti dell’Uomo, nella recentissima sentenza del 13 giugno 2024 della Corte EDU (Karsai contro Ungheria).

Nel caso di specie, è stata ritenuta non in contrasto con gli articoli 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU la Legge statale che vieta l’eutanasia attiva, diretta a cagionare la morte al paziente mediante un trattamento medico o farmacologico, o suicidio assistito.

Il diritto all’autodeterminazione della morte non trova, dunque, alcun fondamento nella CEDU mentre risulta di un certo interesse, a questo proposito, che in questa sentenza la Corte EDU rimarchi e sposi la profonda differenza in qualità giuridica tra la cd eutanasia attiva e quella passiva, intesa come mera interruzione del trattamento terapeutico, riconducibile, ove consensuale, al diritto riconosciuto a rifiutare i trattamenti sanitari (differenza superata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019) nella quale, dopo avere osservato che“l’offerta di trattamenti medici ha potenzialmente ampie implicazioni sociali e rischi di errore e abuso nella pratica della morte assistita da parte del medico”, la Corte EDU precisa che “nonostante una tendenza crescente verso la legalizzazione, la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d’Europa continua a proibire sia il suicidio medicalmente assistito che l’eutanasia.

Su questa linea, “la Convenzione Europea va interpretata e applicata alla luce del tempo presente.

La necessità di misure legali appropriate dovrebbe essere tenuta sotto osservazione, tenendo in considerazione gli sviluppi nelle società europee e negli standard internazionali dell’etica medica in questo ambito”.

La Corte EDU ribadisce la necessaria soluzione di continuità tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva, laddove dichiara apertamente di aver “rilevato che il rifiuto o la sospensione delle cure in situazioni di fine vita sono intrinsecamente legati al diritto al consenso libero e informato piuttosto che al diritto di essere aiutati a morire”, oltre ad essere “ampiamente riconosciuti e approvati dalla professione medica e anche nella Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa”.

Dunque, secondo la Corte EDU resta intatto il diritto del paziente debitamente informato di sospendere cure e trattamenti:

«Il rifiuto o la revoca del supporto vitale è consentito dalla maggioranza degli Stati membri»e, pertanto, «la Corte ha ritenuto che la presunta differenza di trattamento delle due categorie fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata».

  • Conclusioni

Nonostante le decisioni della Corte delle Leggi e della CEDU l’Associazione Luca Coscioni si ostina a non voler riconoscere la portata della decisione della Consulta come afferma sulle pagine della stampa (v.F Gallo, Suicidio assistito, un plauso alla Consulta che riconosce l’autonomia delle Regioni, su Riv Il Dubbio 2 Gennaio 2026)

Secondo la Segretaria del sodalizio “la sentenza 204 del 2025 chiarisce finalmente ciò che per troppo tempo è stato oscurato da letture strumentali: le Regioni possono legiferare, nell’ambito della tutela della salute, per organizzare e rendere effettivo l’intervento del servizio sanitario pubblico nel percorso di suicidio medicalmente assistito, senza dover attendere una legge statale, purché non si sostituiscano allo Stato nella definizione dei diritti e dei loro limiti.

La Consulta riconosce esplicitamente che la legge toscana è, nel suo impianto generale, riconducibile alla tutela della salute, materia di competenza concorrente”.

E aggiunge che “la Corte conferma la legittimità delle scelte fondamentali operate dalla Toscana: l’istituzione di commissioni multidisciplinari presso le aziende sanitarie, il coinvolgimento dei comitati etici, la previsione di procedure volte a garantire l’ascolto diretto della persona e la presa in carico da parte del Servizio sanitario regionale.

Tutti elementi considerati coerenti con i principi già desumibili dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza costituzionale.

È particolarmente rilevante che la Corte ribadisca che l’inerzia del legislatore statale non può paralizzare l’azione regionale.

Le Regioni non devono “attendere” il Parlamento, ma possono e devono organizzare il servizio sanitario per rendere effettivi diritti già riconosciuti, evitando che l’accesso al suicidio medicalmente assistito dipenda da prassi disomogenee o, peggio, dall’arbitrio delle singole strutture”.

A sostegno della propria tesi, l’Associazione afferma che “la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto che la persona che si trova nelle condizioni previste ha diritto di essere accompagnata dal servizio sanitario pubblico. Escluderlo significherebbe creare diseguaglianze, abbandonare le persone più fragili e tradire la funzione costituzionale della sanità pubblica”.

In conslusione “La Toscana ha dimostrato che è possibile legiferare con responsabilità, nel solco tracciato dalla Corte. Ora non ci sono più scuse: chi ha scelto di non discutere deve spiegare perché ha rinunciato a esercitare le proprie prerogative democratiche”.

Merita di essere ricordato, sul punto, che costituisce, invece, un dovere costituzionale riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui la tutela della vita di ogni individuo, che l’art. 2 Cost. demanda alla Repubblica in quanto tale, come afferma la Corte delle Leggi nella sent.n.242/2019, norma che le Regioni sono chiamate a rispettare senza ricorrere a fughe in avanti.

Del resto, lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica ha sottolineato la necessità che su materie così delicate, a cominciare dalla definizione di “capacità libera ed informata di agire”, in grado di interferire con la sfera personale, sia “fatto ogni sforzo per evitare che vi siano approcci troppo differenziati o addirittura contrastanti nella valutazione delle condizioni indicate dalla Corte costituzionale”.

In conseguenza tocca al Parlamento legiferare sulla delicata materia senza ulteriori indugi che potrebbero originare ulteriori norme regionali senza regole uniformi, come già accaduto per la Regione Sardegna-

Allegato:

Comunicato Stampa 29 dicembre 2025

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