Come sempre partiamo dal fatto.
Sempronio concorda con Mevio (educatore cinofilo) un ciclo di lezioni di addestramento del suo labrador retriever. In particolare voleva inserire il proprio cane in un contesto di gruppo con lo scopo di lavorare sulle “distrazioni” dello stesso quadrupede. Nel corso di una lezione collettiva Sempronio, portatore di protesi artificiali agli arti inferiori, a seguito dello strattonamento da parte del proprio cane condotto al guinzaglio, perde l’equilibrio e rovina a terra fratturandosi il femore destro. Quindi viene sottoposto ad intervento chirurgico.
Sempronio chiede i danni all’educatore Mevio che a sua volta chiama in garanzia la propria assicurazione. Il danno non patrimoniale domandato da Sempronio è importante, indicato in euro 60.623,00.
E’ acclarato che sia stato Sempronio ad autoprocurarsi la caduta strattonando il proprio cane condotto al guinzaglio. Per il Tribunale di Milano, richiamando l’art. 2052 cc, il semplice fatto della partecipazione al corso e quindi all’addestramento non è idoneo a traslare la custodia del cane all’addestratore, atteso che, nella fattispecie, la lezione si svolgeva alla presenza e con la fattiva interazione del proprietario Sempronio.
Nella fattispecie non opera, a dire del Tribunale, neppure l’art. 2050 dovendosi escludere, sempre secondo il Tribunale, che l’attività di addestramento cinofilo sia pericolosa posto che alcun carattere di pericolosità è rinvenibile in un semplice addestramento di un piccolo gruppo di cani tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari.
Sempronio dal canto suo ha citato in giudizio Mevio invocando una responsabilità contrattuale sotto il diverso profilo della diligenza nell’adempimento della prestazione ex art. 1176 c.c. con riguardo alla natura dell’attività esercitata. In relazione a tanto il Tribunale sottolinea come Sempronio, cliente di Mevio, abbia liberamente scelto di partecipare alle lezioni collettive proposte, nella piena consapevolezza delle proprie condizioni psico – fisiche. E tanto basta per il Giudicante a ritenere che il danno conseguente alla caduta non possa che essere imputato allo stesso Sempronio tanto più che, come lo stesso ha ammesso, era già caduto una prima volta nel corso della stessa esercitazione e ciononostante si determinava sua sponte a proseguirla.
Entrando nel merito della diligenza professionale di un addestratore cinofilo (vengono erroneamente utilizzati i termini addestratore ed educatore) il Tribunale evidenzia come spingendosi a ritenere sussistente un obbligo di tutela dell’integrità psicofisica non soltanto dei quadrupedi ma di tutti i partecipanti alla lezione (ecco il limite richiamato nel titolo di questo commento) si può al più ritenere sussistente una responsabilità residuale di Mevio comunque in una misura assai marginale che non può quantificarsi in un importo maggiore dell’indennità già corrisposta dall’assicurazione (euro 3.200,00).
Di conseguenza alcun risarcimento del danno ulteriore è dovuto e quanto alle spese di lite il concorso di responsabilità dell’educatore sia pur minimo, esclude l’integrale soccombenza e costituisce eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
In buona sostanza prevale la tesi della compagnia di assicurazione chiamata in manleva dall’educatore Mevio. E cioè il fatto che la responsabilità di Mevio ha avuto un’incidenza causale minima nella produzione dei lamentati danni; applicandosi la riduzione della pretesa in ragione dell’applicazione dell’art. 1227 c.c. sussiste una di Mevio che non può quantificarsi in un importo maggiore dell’indennità già corrisposta dall’assicurazione (euro 3.200,00). Segue il rigetto della pretesa di Sempronio.
Nella sentenza purtroppo non emerge con chiarezza, anzi non emerge affatto, il ragionamento che ha condotto il Tribunale alla decisione rassegnata soprattutto con riferimento all’applicazione dell’art. 1227 cc e alla residuale responsabilità di Mevio. Al netto della qualificazione giuridica formulata da Sempronio che ha evidenziato non una responsabilità oggettiva di Mevio quanto un responsabilità contrattuale.
Ciò premesso e non conoscendo la dinamica esatta dei fatti, mi permetto sommessamente osservare come sia assai discutibile la concessione del Tribunale laddove fa intendere che solo spingendosi a ritenere sussistente un obbligo di tutela dell’integrità psicofisica non soltanto dei quadrupedi ma di tutti i partecipanti alla lezione (ecco il limite richiamato nel titolo di questo commento) si può arrivare ad accertare una responsabilità di Mevio. A mio modo di vedere non può escludersi una responsabilità dell’educatore, astrattamente inteso, anche nei confronti dei partecipanti ad una lezione. Che in ogni caso viene riconosciuto.