La contumacia del convenuto non ha natura confessoria

A cura della Redazione.
La contumacia del convenuto non ha natura confessoria

La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria: in tal senso si è pronunciato il Tribunale di Piacenza nella sentenza n. 499 del 9 dicembre 2025.

Giovedi 8 Gennaio 2026

Il caso: Tizio e Caia convenivano avanti al Tribunale Mevio per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c che tenesse luogo del contratto non concluso: nella specie, l'atto di vendita dei beni immobili consistenti in terreni a destinazione edificatoria; gli attori deducevano di aver più volte sollecitato inutilmente parte venditrice, così dimostrando buona fede e correttezza avendo fatto quanto in loro potere per addivenire alla stipula; parte convenuta non si costituiva, e dunque le circostanze predette non erano oggetto di alcuna contraria allegazione.

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda attrice, premette che:

a) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova e che non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato;

b) se però la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, è pur vero che il contegno della convenuta emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati;

c) la suddetta inerzia va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.

Allegato:

Tribunale Piacenza sentenza 499 2025

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